Nel nostro Paese
quello dell’associazionismo sociale è un fenomeno in continua
espansione. In Italia sono attive circa 200.000 associazioni di
promozione sociale e sono circa 10 milioni i cittadini associati.
Tra le grandi componenti del Terzo Settore, insieme con il
volontariato e le cooperative sociali, l’associazionismo sociale ha
acquistato una rinnovata identità con l’approvazione della L.383/2000
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale". La nuova
legge completa il quadro normativo sul non profit aggiungendosi a
quella sul volontariato e sulla cooperazione sociale.
Convenzioni
Le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri (regionale
o nazionali) possono stipulare convenzioni con lo Stato, con le
Regioni o con i Comuni per lo svolgimento di attività connesse agli
scopi istituzionali.
Le amministrazioni possono inoltre concedere in comodato beni mobili
ed immobili di loro proprietà alle associazioni di promozione
sociale, per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative
temporanee.
Erogazioni liberali
Sia le persone fisiche che quelle giuridiche hanno la possibilità di
operare detrazioni di imposta a fronte di erogazioni liberali
effettuate in favore di associazioni di promozione sociale.
Per la dichiarazione dei redditi 2002 i contribuenti possono
detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore delle associazioni di promozione sociale (purché
iscritte negli appositi registri) per un importo non superiore a
2.065,83 Euro (4.000.000 di Lire).
Agevolazioni fiscali
Le associazioni di promozione sociale possono avvalersi di una serie
di agevolazioni fiscali.
- Le associazioni di promozione sociale possono usufruire dei
benefici fiscali previsti dal D. Lgs 460/97 qualora siano iscritte
all’anagrafe Onlus.
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti
dei familiari degli associati sono equiparate, a fini fiscali, a
quelle rese agli associati.
- Sono previste agevolazioni per accedere al Fondo Sociale Europeo
per progetti finalizzati l raggiungimento degli obiettivi
istituzionali.
- La legge estende alle associazioni la possibilità di usufruire di
alcune forme di agevolazione nell’accesso al credito agevolato
previste per le cooperative.
- E’ prevista l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti e sugli
spettacoli per le quote e i contributi versati alle associazioni di
promozione sociale;
- Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di
propria competenza per le associazioni iscritte nei registri.
Prestazione degli associati
In base alla nuova normativa, le associazioni di promozione sociale
dovranno avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita, dai propri associati. In casi
particolari, però, potranno assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a
propri associati.
La legge prevede che i lavoratori che appartengono alle associazioni
iscritte nei registri hanno diritto ad usufruire delle forme di
flessibilità dell’orario di lavoro (congedi, turni, permessi etc…).
In riferimento all’assicurazione degli associati, valgono le regole
ordinarie in presenza di rapporti di lavoro.
Fondo per l’associazionismo
Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un "Fondo per
l'associazionismo", finalizzato a sostenere finanziariamente le
iniziative di formazione ed i progetti elaborati dalle associazioni
iscritte.
Osservatorio Nazionale
La legge istituisce un Osservatorio nazionale, che svolge
sostanzialmente le stesse funzioni dell’Osservatorio nazionale per
il volontariato. Nello specifico l’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo ha le seguenti funzioni:
- promuovere studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e
all'estero; - pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno
associativo; - sostegno alle iniziative di formazione e aggiornamento delle
associazioni; - promozione di collaborazioni tra associazioni italiane e
straniere; - organizzare, con cadenza triennale, una conferenza nazionale
sull'associazionismo; alla quale partecipino i soggetti
istituzionali e le associazioni interessate.
E’ prevista l’istituzione di Osservatori regionali.
La legge prevede inoltre per l'Osservatorio una serie di
collaborazioni, prima fra tutte quella con l'ISTAT, che è tenuto a
fornire adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini
statistiche.
E’ prevista inoltre la partecipazione di esponenti
dell’associazionismo di promozione sociale nel Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro (Cnel).
L’attività dell'Osservatorio dovrà inoltre svolgersi sinergicamente
con quella dell'Osservatorio per il volontariato, con almeno una
seduta congiunta l’anno.
Registri
L'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione
sociale costituisce requisito indispensabile per usufruire delle
agevolazioni riguardanti gli aspetti fiscali, l'autonomia e lo
sviluppo delle Associazioni di promozione sociale contenute nella
legge che le regolamenta. Le modalità di iscrizione al Registro nazionale delle associazioni
di promozione sociale è regolamentata dal Decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n.471
"Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione
delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale
delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8,
comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383". Il decreto costituisce
una delle principali fasi attuative della Legge 383 del 7 dicembre
2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".
Requisiti per l'iscrizione
Ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione al Registro nazionale, le
associazioni devono possedere i requisiti previsti dall'art.3 della
citata Legge 383/200, ossia: - essere costituite con atto scritto, nel quale sia indicata la sede
legale; - prevedere uno statuto che risponda ai requisiti della legge
medesima. Ulteriori condizioni per l'iscrizione sono: - la previsione che l'ente sia costituito ed operante da almeno 1
anno; - l'ambito di operatività in almeno 5 regioni e 20 province del
territorio italiano.
Presentazione delle domande
La domanda di iscrizione al Registro nazionale deve essere
presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali Direzione
generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le
politiche giovanili. La domanda deve essere inviata esclusivamente per posta, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere: - atto costitutivo e statuto
- indicazione dell'ambito di diffusione territoriale
dell'associazione - nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti
che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale; - sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale
dell'associazione
Comunicazioni
Una volta avvenuta l'iscrizione al Registro nazionale,
l'associazione è obbligata a comunicare, pena la cancellazione dal
registro medesimo: - modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il trasferimento della sede; - le deliberazioni di scioglimento
Iscrizione automatica ai registri
territoriali
L'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni a carattere
nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro
medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei
circoli affiliati.
Le risorse economiche
Le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale
possono provenire da molteplici fonti:
- quote e contributi degli associati,
- eredità e donazioni, - contributi statali e locali come pure finanziamenti dell'Ue e di
organismi internazionali - erogazioni liberali degli associati e dei terzi,.
Oltre a beneficiare di questo tipo di risorse, le associazioni di
promozione sociale possono svolgere attività di natura commerciale,
artigianale o agricola, purché svolte in maniera ausiliaria e non
esclusiva.
In ogni caso la documentazione relativa alle risorse economiche deve
essere conservata per almeno tre anni, per garantire la trasparenza
della gestione.
Atto costitutivo e statuto
Le associazioni si costituiscono con atto scritto nel quale deve
essere citata la sede legale. Al momento della costituzione,
l’associazione deve compilare uno statuto nel quale devono essere
espressamente previsti: - la denominazione; - l'oggetto sociale;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; - l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati; - l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore
di attività istituzionali statutariamente previste; - le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con
la previsione dell'elettività delle cariche associative; in
relazione alla particolare natura di talune associazioni, il
Ministro per la solidarietà sociale, può consentire deroghe alla
presente disposizione; - i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i
loro diritti e obblighi; - l'obbligo di redigere dei rendiconti economico – finanziari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione; - l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini
di utilità sociale.
Definizione
Vengono considerate associazioni di promozione sociale tutte le
associazioni, comprese quelle non riconosciute, i movimenti ed i
gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a
favore di associati o di terzi, senza fine di lucro. La legge
esclude espressamente che partiti, sindacati, associazioni
professionali e di categoria, sindacati e comunque ogni associazione
che ponga dei limiti e discriminazioni all'ammissione degli
associati possano essere considerate associazioni di promozione
sociale. |