LEGISLAZIONE NAZIONALE - Disciplina dell'associazionismo sociale

 
DISCIPLINA DELL'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE
(Testo unificato delle proposte di legge n.159, 285, 577,1167, 2674 e 3300)
 
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 

Art. 1  (Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
3. La presente legge ha altresì io scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui ai precedenti commi.

Art. 2  (Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni anche non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o anche di terzi, senza finalità di lucro.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che, organizzando attività per i propri soci o anche per terzi, dispongono limitazioni, per condizioni economiche, all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di \ natura patrimoniale.

Art. 3  (Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve fra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto debbono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) I'oggetto sociale;
c) I'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra ali associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale per la dell'associazionismo, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e a obblighi;
h) l'obbligo di redazione di bilanci preventivi e di rendiconti consuntivi, nonché di esposizione dello stato patrimoniale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
I) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4  (Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributo degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d)contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; .
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno due anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b) c) d) e), nonché per la lettera g) delle erogazioni liberali se finalizzate alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 13 del decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, emanato in attuazione della delega recata dall'articolo 3, commi 183, 186, 187, 188, 189, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 5  (Donazioni)
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6  (Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano 1'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse, in deroga all'articolo 08 del codice civile, non rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, se hanno eseguito delibere degli organi direttivi o se hanno agito sulla base di specifici mandati.

 
TITOLO II
REGISTRI E OSSERVATORIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO
 
CAPO I
REGISTRI NAZIONALE E REGIONALI
 

Art. 7  (Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali Ë istituito uri registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno tre anni.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno trenta province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione negli albi nazionali delle associazioni a carattere nazionale .comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a questi soggetti i benefici connessi alla iscrizione negli albi provinciali e regionali.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono registri su scala regionale e provinciale, cui possono. iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività rispettivamente in ambito regionale o provinciale.
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale e regionali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con legge da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,1'istituzione dei r2gistri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale, nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, in applicazione dell'articolo 29 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri regionali all'Osservatorio nazionale per 1'associazionismo.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentati.
4. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Art. 9  (Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all'articolo 8 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.
2. Nei registri debbono iscriversi altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Art.10  (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione Ë ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11, mentre nel caso si tratti di associazioni, che operano in ambito regionale o provinciale, al Presidente della Giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione Ë ammesso, in ogni caso, entro trenta giorni, ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano \ fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

 
CAPO II
OSSERVATORI NAZIONALI E REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONISMO
 

Art. 11  (Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio"', presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e da ó esperti.
2. Le associazioni di cui al comma precedente devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione associativa.
4. L'Osservatorio si riunisce almeno tre volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1988.
ó. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti adotta un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

Art. 12  (Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per la solidarietà sociale, si dota di un apposito regolamento da approvare entro sessanta giorni dall'insediamento.
2. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la solidarietà s sociale. nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale.
b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzare il ruolo di promozione civile e sociale:
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali. dalle associazioni nazionali iscritte nei registri di cui all'articolo 8 per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) espressione di parere sullo schema di disegno di legge finanziaria;
h) promozione di scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra le associazioni sociali italiane e fra queste e le associazioni straniere; i) organizzazione con scadenza triennale. di una conferenza nazionale sull'associazionismo. alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
I) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni di cui all'articolo 8 della presente legge, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio;
3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i) è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui a decorrere dal 1998.

Art. 13  (Fondo per l'associazionismo)
1. E' istituito, presso la Presidenza de1 Consiglio dei Ministri - Dipartimento per er la solidarietà sociale il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) ed f) del comma 2 dell'articolo 12.
2. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1998.

Art. 14  ( Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per I 'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 15  ( Collaborazione dell'lSTAT)
1. L'lstituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

Art.16  ( Rapporti con l'Osservatorio Nazionale per il volontariato)
1. L'Osservatorio di cui all'articolo 11 svolge la sua attività in collaborazione con l'0sservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L'Osservatorio e 1'0sservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta comune almeno una volta all'anno, sotto la Presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

Art. 17  (Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L'Osservatorio e L'Osservatorio Nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti, fra le persone indicate dalle associazioni sociali e dalle associazioni del volontariato maggiormente rappresentative.
2. La linea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n° 936, è sostituito dal presente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, rappresentanti dell'associazionismo sociale e del volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di 121, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione:".
3. All'articolo 2, comma 1 della citata legge n° 936 del 1986, dopo il capoverso 1, è inserito il seguente: "1-bis) dieci rappresentanti dell'associazionismo sociale e del volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;".
4. All'articolo 4 della citata legge n°936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il presente: "2-bis. ) I rappresentanti delle associazioni sociali e delle organizzazioni del
volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri".

 
TITOLO III
PRESTAZIONI Dl ATTIVITA' E Dl SERVIZI DEGLI ASSOCIATI E DISCIPLINA FISCALE DELLE ATTIVTA'
 
CAPO I
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI
 

Art. 18  (Prestazioni degli associati).
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni inoltre possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 19  (Assicurazione dei prestatori di attività convenzionate)
1. Le associazioni sociali che svolgono attività mediante le convenzioni di cui all'articolo 31, debbono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività, contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'lndustria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 20  (Flessibilità nell'orario di lavoro)
1. I lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 8, per poter espletare le attività previste nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 31, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

 
CAPO II
DISCIPLINA FISCALE, DIRITTI ED ALTRE PROVVIDENZE
 

Art. 21  (Applicazione della disciplina tributaria dettata per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
1. Alle associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega recata dall'articolo3, commi 183, 186, 187, 188, 189, della legge 23 dicembre 1966 n. 662.

Art. 22  (Riduzione delle tariffe postali)
1. Le tariffe per i servizi postali e per le telecomunicazioni, riguardanti le attività delle associazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato che ne fanno richiesta, sono ridotte al 50 %.
2. All'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n° 549, le parole 4'di cui ai capi 11 e all" sono sostituite dalle presenti "di cui ai primi tre capi".

Art. 23  (Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n 77 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" e successive modificazioni.

Art. 24  (Accesso al credito agevolato e privilegiato)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi, sono estese alle associazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 31, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti le finalità costitutive.
2. I crediti delle associazioni sociali per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore ai sensi dell'articolo 2571 - bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.


Art. 25  (Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell'articolo 9, della legge ó agosto 10990, n. 223, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.
2. All'articolo ó, primo comma della legge 14 aprile 1975, n. 103 dopo le parole "alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute " sono inserite le seguenti "alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali".

Art. 26  (Pubblicazioni)
1. Alle pubblicazioni periodiche delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono estese, in quanto compatibili, le provvidenze di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.


Art. 27  (Diritto all 'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.


Art. 28  (Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì a intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 29  (Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 30  (Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 31  (Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto sociale, con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 8.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire 1'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalla Convenzione. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 19 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 32  (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali devono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato, previste dalla legge 11agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco concede autorizzazioni temporanee di somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3 comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Esse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. L'autorizzazione temporanea di cui al comma 2 si intende sostituita, ai sensi,
dell'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 41, e successive modificazioni, fatte salve eventuali autorizzazioni di idoneità delle attrezzature e dell'occupazione di suolo pubblico, dalla denuncia di inizio di attività presentata dal rappresentante legale dell'associazione al sindaco del comune in cui l'attività si svolge.
4. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono inoltre promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri soci.

Art. 33  (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni del volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All'articolo 1,comma 1, della legge 11 luglio 1989, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente: b-bis): "ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali".
3. All'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro" sono aggiunte le seguenti: " nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali".
4. La sede di associazioni di promozione sociale e di locali nei quali si svolgono le relative attività è compatibile con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica- Il mutamento di destinazione d'uso dei locali è a titolo non oneroso e permane finche i locali siano effettivamente utilizzati quali sede di una associazione.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1 per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati. in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Art. 34  (Lotteria nazionale)
1. E' istituita la lotteria nazionale della solidarietà cui si applicano le norme della legge 4 agosto 1955, n. 722.

Art. 35  (Copertura finanziaria)
1. I proventi della lotteria di cui all'articolo 34 sono versati all'entrata in bilancio dello Stato e finalizzati alla copertura degli oneri di cui alla presente legge.
2. Qualora i proventi della lotteria di cui all'articolo 34 risultino inferiori agli oneri recati dalla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a ridurre in pari misura gli stanziamenti iscritti ai capitoli della categoria quarta del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, e le relative proiezioni per gli anni 1999 e 2000, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

16 settembre 1997