Art. 1
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo
liberamente costituito e delle sue molteplici attività come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove
lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella
salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale
al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e
culturale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo
comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di
promozione sociale. Nelle materie di competenza legislativa delle
regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le
materie di competenza delle regioni a Statuto speciale e delle
province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
3. La presente legge ha altresì io scopo di favorire il formarsi di
nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già
esistenti che rispondono agli obiettivi di cui ai precedenti commi.
Art. 2
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le
associazioni anche non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività
di utilità sociale a favore di associati o anche di terzi, senza
finalità di lucro.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini
e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le
associazioni professionali e di categoria, e tutte le associazioni
che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici
degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i
circoli privati e le associazioni comunque denominate che,
organizzando attività per i propri soci o anche per terzi,
dispongono limitazioni, per condizioni economiche, all'ammissione
degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni
o quote di \ natura patrimoniale.
Art. 3
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto
scritto nel quale deve fra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto debbono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) I'oggetto sociale;
c) I'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra ali
associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore
di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con
la previsione dell'elettività delle cariche associative. In
relazione alla particolare natura di talune associazioni, il
Ministro solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale per
la dell'associazionismo, può consentire deroghe alla presente
disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i
loro diritti e a obblighi;
h) l'obbligo di redazione di bilanci preventivi e di rendiconti
consuntivi, nonché di esposizione dello stato patrimoniale, nonché
le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
I) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini
di utilità sociale.
Art. 4
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse
economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle loro
attività da:
a) quote e contributo degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o
di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d)contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali; .
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno due
anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei
soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma
1, lettere b) c) d) e), nonché per la lettera g) delle erogazioni
liberali se finalizzate alle deduzioni dal reddito imponibile di cui
all'art. 13 del decreto legislativo recante disciplina tributaria
degli enti non commerciali delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, emanato in attuazione della delega recata
dall'articolo 3, commi 183, 186, 187, 188, 189, della legge 23
dicembre 1996 n. 662.
Art. 5
(Donazioni)
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità
giuridica possono, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice
civile, ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti
testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro
rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
2. I beni sono intestati alle associazioni. Ai fini delle
trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e
2660 del codice civile.
Art. 6
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono
rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto,
è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
1'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo
comune. Delle obbligazioni stesse, in deroga all'articolo 08 del
codice civile, non rispondono personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, se
hanno eseguito delibere degli organi direttivi o se hanno agito
sulla base di specifici mandati. |
Art. 7
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali Ë istituito uri registro nazionale al quale
possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti
da almeno tre anni.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si
intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed
in almeno trenta province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione negli albi nazionali delle associazioni a carattere
nazionale .comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro
medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei
circoli affiliati, mantenendo a questi soggetti i benefici connessi
alla iscrizione negli albi provinciali e regionali.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono registri su scala regionale e provinciale, cui possono.
iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, che svolgono attività rispettivamente in ambito
regionale o provinciale.
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale
e regionali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un
apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione
dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui
all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano, con legge da approvare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,1'istituzione dei
r2gistri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per
l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione
delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o
provinciale nel registro regionale, nonché la periodica revisione
dei registri regionali e provinciali, in applicazione dell'articolo
29 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Trasmettono altresì
annualmente copia aggiornata dei registri regionali all'Osservatorio
nazionale per 1'associazionismo.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e
provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la
conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso
inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda
assentati.
4. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per stipulare le
convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente
legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
Art. 9
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all'articolo 8 devono risultare l'atto
costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito
territoriale di attività.
2. Nei registri debbono iscriversi altresì le modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede,
le deliberazioni di scioglimento.
Art.10
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle
cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i
provvedimenti di cancellazione Ë ammesso ricorso in via
amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere
nazionale al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa
acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo di cui all'articolo 11, mentre nel caso si
tratti di associazioni, che operano in ambito regionale o
provinciale, al Presidente della Giunta regionale o provinciale,
previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio
regionale.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i
provvedimenti di cancellazione Ë ammesso, in ogni caso, entro trenta
giorni, ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente,
che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i
difensori delle parti che ne abbiano \ fatto richiesta. La decisione
del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro
sessanta giorni. |
Art. 11
(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la famiglia e la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio
nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato
"Osservatorio"', presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale,
composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a
carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti
estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e
da ó esperti.
2. Le associazioni di cui al comma precedente devono essere iscritte
nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di
espressione associativa.
4. L'Osservatorio si riunisce almeno tre volte l'anno, dura in
carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per
più di due mandati.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di
lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1988.
ó. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni
parlamentari competenti adotta un regolamento per disciplinare le
modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali.
Art. 12
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede
presso il Dipartimento per la solidarietà sociale, si dota di un
apposito regolamento da approvare entro sessanta giorni
dall'insediamento.
2. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la solidarietà s sociale. nella tenuta e
nell'aggiornamento del registro nazionale.
b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e
all'estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno
associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea,
nazionale e regionale sull'associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo
svolgimento delle attività associative nonché di progetti di
informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della
presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e
promozione di altre iniziative volte alla diffusione della
conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzare il ruolo di
promozione civile e sociale:
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali. dalle associazioni nazionali
iscritte nei registri di cui all'articolo 8 per far fronte a
particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di
metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) espressione di parere sullo schema di disegno di legge
finanziaria;
h) promozione di scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra
le associazioni sociali italiane e fra queste e le associazioni
straniere; i) organizzazione con scadenza triennale. di una
conferenza nazionale sull'associazionismo. alla quale partecipino i
soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
I) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni
di cui all'articolo 8 della presente legge, loro determinazione e
trasmissione alla Presidenza del Consiglio;
3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i) è
autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui a decorrere dal 1998.
Art. 13
(Fondo per l'associazionismo)
1. E' istituito, presso la Presidenza de1 Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per er la solidarietà sociale il Fondo per
l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le
iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) ed f) del comma 2
dell'articolo 12.
2. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di lire 20
miliardi annui a decorrere dal 1998.
Art. 14
( Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per I
'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da
stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.
Art. 15
( Collaborazione dell'lSTAT)
1. L'lstituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire
all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini
statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle
medesime materie con gli osservatori regionali.
Art.16
( Rapporti con l'Osservatorio Nazionale per il volontariato)
1. L'Osservatorio di cui all'articolo 11 svolge la sua attività in
collaborazione con l'0sservatorio nazionale per il volontariato di
cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle
materie di comune interesse.
2. L'Osservatorio e 1'0sservatorio nazionale per il volontariato
sono convocati in seduta comune almeno una volta all'anno, sotto la
Presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo
delegato.
Art. 17
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L'Osservatorio e L'Osservatorio Nazionale per il volontariato
designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), scelti, fra le persone indicate dalle associazioni
sociali e dalle associazioni del volontariato maggiormente
rappresentative.
2. La linea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre
1986, n° 936, è sostituito dal presente: "Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto da esperti, rappresentanti
dell'associazionismo sociale e del volontariato e rappresentanti
delle categorie produttive, in numero di 121, oltre il presidente,
secondo la seguente ripartizione:".
3. All'articolo 2, comma 1 della citata legge n° 936 del 1986, dopo
il capoverso 1, è inserito il seguente: "1-bis) dieci rappresentanti
dell'associazionismo sociale e del volontariato dei quali,
rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale
per il volontariato;".
4. All'articolo 4 della citata legge n°936 del 1986, dopo il comma 2
è inserito il presente: "2-bis. ) I rappresentanti delle
associazioni sociali e delle organizzazioni del
volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le
designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri". |
Art. 21
(Applicazione della disciplina tributaria dettata per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
1. Alle associazioni di promozione sociale si applicano le
disposizioni sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega
recata dall'articolo3, commi 183, 186, 187, 188, 189, della legge 23
dicembre 1966 n. 662.
Art. 22
(Riduzione delle tariffe postali)
1. Le tariffe per i servizi postali e per le telecomunicazioni,
riguardanti le attività delle associazioni sociali e delle
organizzazioni di volontariato che ne fanno richiesta, sono ridotte
al 50 %.
2. All'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n° 549,
le parole 4'di cui ai capi 11 e all" sono sostituite dalle presenti
"di cui ai primi tre capi".
Art. 23
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di
propria competenza per le associazioni di promozione sociale qualora
non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n 77 "Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali" e successive modificazioni.
Art. 24
(Accesso al credito agevolato e privilegiato)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme
vigenti per le cooperative e i loro consorzi, sono estese alle
associazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato che,
nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 31, abbiano
ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi
di interesse pubblico inerenti le finalità costitutive.
2. I crediti delle associazioni sociali per i corrispettivi dei
servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale
sui beni mobili del creditore ai sensi dell'articolo 2571 - bis del
codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei
privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo
comma dell'articolo 2777 del codice civile.
Art. 25 (Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell'articolo 9, della legge ó agosto 10990, n. 223, la
Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di
utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.
2. All'articolo ó, primo comma della legge 14 aprile 1975, n. 103
dopo le parole "alle associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute " sono inserite le seguenti
"alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali".
Art. 26
(Pubblicazioni)
1. Alle pubblicazioni periodiche delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato sono estese, in
quanto compatibili, le provvidenze di cui alla legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni.
Art. 27 (Diritto all 'informazione ed accesso ai
documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto
di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli
scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Art. 28 (Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi
promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei
danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le
finalità generali perseguite dall'associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi
relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì a
intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9
legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 29
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di
Trento e di Balzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso
delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Art. 30
(Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo
dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone
l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 31
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività previste
dallo statuto sociale, con le associazioni di promozione sociale,
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 8.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
1'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le
attività stabilite dalla Convenzione. Devono inoltre prevedere forme
di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità
nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 19 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 32
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni
pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e
militari, e quelle regionali, provinciali e comunali devono
prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni
mobili e immobili per manifestazioni e iniziative delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato,
previste dalla legge 11agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di
particolari eventi o manifestazioni, il sindaco concede
autorizzazioni temporanee di somministrazione di alimenti e bevande
in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3 comma 4,
della legge 25 agosto 1991, n. 287. Esse sono valide soltanto per il
periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali
o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che
l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli
esercenti commerciali.
3. L'autorizzazione temporanea di cui al comma 2 si intende
sostituita, ai sensi,
dell'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 41, e successive
modificazioni, fatte salve eventuali autorizzazioni di idoneità
delle attrezzature e dell'occupazione di suolo pubblico, dalla
denuncia di inizio di attività presentata dal rappresentante legale
dell'associazione al sindaco del comune in cui l'attività si svolge.
4. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad
esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati.
Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze
assicurative secondo la normativa vigente. Possono inoltre
promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi
di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono
riservate ai propri soci.
Art. 33
(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in
comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà non utilizzati
per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e
alle organizzazioni del volontariato previste dalla legge 11 agosto
1991, n. 266 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All'articolo 1,comma 1, della legge 11 luglio 1989, n. 390, dopo
la lettera b), è inserita la seguente: b-bis): "ad associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali".
3. All'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
dopo le parole: "senza fini di lucro" sono aggiunte le seguenti: "
nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali".
4. La sede di associazioni di promozione sociale e di locali nei
quali si svolgono le relative attività è compatibile con tutte le
destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica- Il mutamento di destinazione d'uso dei locali è a
titolo non oneroso e permane finche i locali siano effettivamente
utilizzati quali sede di una associazione.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di
recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di
sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da
utilizzare per le finalità di cui al comma 1 per la dotazione delle
relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di
promozione sociale sono ammesse ad usufruire di tutte le
facilitazioni o agevolazioni previste per i privati. in particolare
per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.
Art. 34
(Lotteria nazionale)
1. E' istituita la lotteria nazionale della solidarietà cui si
applicano le norme della legge 4 agosto 1955, n. 722.
Art. 35
(Copertura finanziaria)
1. I proventi della lotteria di cui all'articolo 34 sono versati
all'entrata in bilancio dello Stato e finalizzati alla copertura
degli oneri di cui alla presente legge.
2. Qualora i proventi della lotteria di cui all'articolo 34
risultino inferiori agli oneri recati dalla presente legge, il
Ministro del tesoro è autorizzato a ridurre in pari misura gli
stanziamenti iscritti ai capitoli della categoria quarta del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, e le
relative proiezioni per gli anni 1999 e 2000, con esclusione delle
spese aventi natura obbligatoria.
16 settembre 1997 |