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Norme sulla tutela
della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e
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dell'attività
sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento |
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TITOLO I |
DELLA LIBERTA' E
DIGNITA' DEL LAVORATORE |
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ART. 1 |
Libertà di opinione |
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I lavoratori, senza
distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa,
hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei
principi della costituzione e delle norme della presente legge. |
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ART. 2 |
Guardie giurate |
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Il datore di lavoro
può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133
e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o
fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio
aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza
sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali
non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività,
durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per
specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo
comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata
delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del
lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio,
salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto
nei casi più gravi. |
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ART. 3 |
Personale di
vigilanza |
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I nominativi e le
mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori
interessati. |
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ART. 4 |
Impianti
audiovisivi |
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È vietato l'uso di
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del
lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per
l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in
mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con
la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di
uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale. |
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ART. 5 |
Accertamenti
sanitari |
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Sono vietati
accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di
lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica
del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati
di diritto pubblico. |
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ART. 6 |
Visite personali di
controllo |
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Le visite personali
di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui
siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale,
in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie
prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto
a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che
siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e
che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica
riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali,
nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del
presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate
dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l'
ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al
precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono
ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. |
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ART. 7 |
Sanzioni
disciplinari |
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Le norme
disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione
alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure
di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza
dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e
contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua
difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,
non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non
può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione
per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero
verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi
cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha
dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro
e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il
lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato,
la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo
membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato
dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma
precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di
lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione. |
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ART. 8 |
Divieto di indagini
sulle opinioni |
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E' fatto divieto al
datore di lavoro, al fini dell'assunzione, come nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a
mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del
lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoro. |
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ART. 9 |
Tutela della salute
e dell'integrità fisica |
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I lavoratori,
mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la loro salute e la loro integrità fisica. |
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ART. 10 |
Lavoratori studenti |
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I lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo
e secondo comma. |
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ART. 11 |
Attività culturali,
ricreative e assistenziali |
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Le attività
culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono
gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei
lavoratori. |
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ART. 12 |
Istituti di
patronato |
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Gli istituti di
patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di
parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le
modalità da stabilirsi con accordi aziendali. |
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ART. 13 |
Mansioni del
lavoratore |
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L'art. 2103 del
codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni
superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove
la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre
mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
Ogni patto contrario è nullo." |
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TITOLO II |
DELLA LIBERTA'
SINDACALE |
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ART. 14 |
Diritto di
associazione e di attività sindacale |
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Il diritto di
costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei
luoghi di lavoro. |
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ART. 15 |
Atti discriminatori |
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È nullo qualsiasi
patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi
di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad
uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai
patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa. |
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ART. 16 |
Trattamenti
economici collettivi discriminatori |
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È vietata la
concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi
carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata
attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle
associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato,
accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a
favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo
dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno. |
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ART. 17 |
Sindacati di comodo |
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È fatto divieto ai
datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,
associazioni sindacali di lavoratori. |
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ART. 18 |
Reintegrazione nel
posto di lavoro |
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Ferma restando l'esperibilità
delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo
ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al
datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il
licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o
l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura
del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di
retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del
codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza
di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al
lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro
dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del
datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende
risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su
istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce
o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio
di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si
applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e
sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il
datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo
camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o
confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per
ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento
pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al
lavoratore. |
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TITOLO III |
DELL'ATTIVITA'
SINDACALE |
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ART. 19 |
Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali |
|
Rappresentanze
sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento. |
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ART. 20 |
Assemblea |
|
I lavoratori hanno
diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro
opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di
lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà
corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono
essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni -- che possono riguardare la generalità dei lavoratori o
gruppi di essi -- sono indette, singolarmente o congiuntamente,
dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con
ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e
secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al
datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di
lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la
rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali. |
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ART. 21 |
Referendum |
|
Il datore di lavoro
deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per
categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da
tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con
diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla
unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali. |
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ART. 22 |
Trasferimento dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali |
|
Il trasferimento
dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui al precedente art. I 9, dei candidati e dei membri
di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta
delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto,
quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del
terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione
interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e
sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato
l'incarico per tutti gli altri. |
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ART. 23 |
Permessi retribuiti |
|
I dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto,
per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro
hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che
occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è
organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della
categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta
al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno
essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett.
b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i
permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno
per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo
comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola
24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. |
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ART. 24. |
Permessi non
retribuiti |
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I dirigenti
sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a
otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma
precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali. |
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ART. 25 |
Diritto di
affissione |
|
Le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi,
che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro. |
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ART. 26 |
Contributi
sindacali |
|
I lavoratori hanno
diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei
luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento
dell'attività aziendale.
Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire,
tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i
lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del
versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione
sindacale.
Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da
contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il
versamento del contributo sindacale all'associazione da lui
indicata. |
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ART. 27 |
Locali delle
rappresentanze sindacali aziendali |
|
Il datore di lavoro
nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali
aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale
comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove
ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. |
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TITOLO IV |
DISPOSIZIONI
VARIE E GENERALI |
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ART. 28. |
Repressione della
condotta antisindacale |
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Qualora il datore
di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché
del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il
pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato,
nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al
presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla
scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a
norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni
dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al
tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo
comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è
punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale. |
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ART. 29 |
Fusione delle
rappresentanze sindacali aziendali |
|
Quando le
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano
costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle
lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella
ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti
numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono
riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente
rappresentante nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua
alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo
comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai
dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in
applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del
presente articolo, restano immutati. |
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ART. 30 |
Permessi per i
dirigenti provinciali e nazionali |
|
I componenti degli
organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui
all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme
dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli
organi suddetti. |
|
ART. 31 |
Aspettativa dei
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali |
|
I lavoratori che
siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee
regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati
utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del
diritto e della determinazione della misura della pensione a carico
della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a
carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di
previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne
comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia,
conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti
preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano
qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali
per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione
all'attività espletata durante il periodo di aspettativa. |
|
ART.
32 |
Permessi ai
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive |
|
I lavoratori eletti
alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano
di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta,
autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente
necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione
della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale,
ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore
provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un
minimo di trenta ore mensili. |
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TITOLO V |
NORME SUL
COLLOCAMENTO |
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ART. 33 |
Collocamento |
|
La commissione per
il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n.
264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali,
comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni
sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel
richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni,
decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale,
comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del
presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare
periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al
lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la
sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al
lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma
precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione
medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con
la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che
pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di
rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento
di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano
disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata
urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione
di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui
al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei
dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve
essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice
copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra
presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale
motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore
di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si
pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di
avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via
definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'art. 25
della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n.
264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono
essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i
provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in
contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato
ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento
competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite
degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste
dall'art. 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in
vigore in quanto non modificate dalla presente legge. |
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ART. 34 |
Richieste
nominative di manodopera |
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A decorrere dal
novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente legge, le
richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono
ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del
datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli
appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente
specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla
legge 29 aprile 1949, n. 264. |
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TITOLO VI |
DISPOSIZIONI
FINALI E PENALI |
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ART. 35 |
Campo di
applicazione |
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Per le imprese
industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del titolo
III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge
si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse
disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di
cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e
commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e
commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i
contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di
cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale
navigante. |
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ART. 36 |
Obblighi dei
titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di
opere pubbliche |
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Nei provvedimenti
di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi
dello Stato a favore di imprenditori che esercitano
professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati
di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere
inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria
e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione
degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il
tempo in cui l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie
e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata
dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai
Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione
del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune
determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi
o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del
responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazione finanziarie o creditizie
ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando
si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti
concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro
comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni. |
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ART. 37 |
Applicazione ai
dipendenti da enti pubblici |
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Le disposizioni
della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di
impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente
o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente
legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti
dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente
regolata da norme speciali. |
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ART. 38 |
Disposizioni penali |
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Le violazioni degli
artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo
che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire
100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono
applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel
massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina
la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'art. 36 del codice penale. |
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ART. 39 |
Versamento delle
ammende al Fondo adeguamento pensioni |
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L'importo delle
ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori. |
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ART. 40 |
Abrogazione delle
disposizioni contrastanti |
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Ogni disposizione
in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi
sindacali più favorevoli ai lavoratori. |
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ART. 41 |
Esenzioni fiscali |
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Tutti gli atti e
documenti necessari per la attuazione della presente legge e per
l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti
relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da
bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse. |
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