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"Riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale" |
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998 - Supplemento
Ordinario n. 1 |
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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli articoli
76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259,
che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per
l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo
della legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Presidente del Senato della
Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati,
adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge
n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per
l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare
istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima
legge n. 662 del 1996;
Acquisito il parere della summenzionata Commissione
parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica; |
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Emana il
seguente decreto legislativo: |
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Sezione I |
Modifiche
alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte
sul reddito e di imposta sul valore aggiunto |
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Articolo 1 |
Qualificazione
degli enti e determinazione dei criteri per individuarne
l'oggetto esclusivo o principale di attività |
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Nel testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 87, il
comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo
statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si
intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli
scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o
dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle
predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è
determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel
territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni
caso agli enti non residenti.» |
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Articolo 2 |
Occasionali
raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento
convenzionato di attività |
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Nell’articolo
108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, concernente il reddito complessivo degli enti non
commerciali, dopo il comma 2, è aggiuntivo, in fine, il
seguente:
«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito
degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di
beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai
predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali
esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti
stessi.»
2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di
esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni
altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché
l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, possa considerarsi occasionale. |
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Articolo 3 |
Determinazione dei
redditi e contabilità separata |
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All’articolo
109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non
commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non
commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e
3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni
e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività
commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte
del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è
deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche
finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al
predetto rapporto.»
b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente
«4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la
contabilità separata qualora siano osservate le modalità
previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma
di legge dagli stessi enti.» |
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Articolo 4 |
Regime forfettario
di determinazione del reddito |
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Nel testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 109 è
inserito il seguente:
«Articolo 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali)
- 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive
dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per
le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco,
dall'articolo 9-bis del decreto- legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n.
66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità
semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono
optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa,
applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di
attività commerciali il coefficiente di redditività
corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella
seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del
reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per
cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per
cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si
determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi
all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione
dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni
di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si
estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non
vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei
redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel
corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e
comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata
nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la
dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. |
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Articolo 5 |
Enti di tipo
associativo |
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All’articolo
111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, concernente l’attività svolta dagli enti di tipo
associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona non si considerano commerciali le attività svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione
locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.»
b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e
bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta
l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le
predette attività siano strettamente complementari a quelle
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano
effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel
comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui
al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata
da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché
sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel
comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si
considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le
cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui
al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché
l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o
partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e
di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di
diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e
4-quater si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del
codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma
4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.»
2. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relativo all’esercizio di imprese ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di
talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati da
enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono sostituite
dalle seguenti: «sportive, dilettantistiche, di promozione
sociale e dei formazione extra-scolastica della persona»; nello
stesso comma l’ultimo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle
pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole «e
sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive,
dilettantistiche, di promozione sociale e dei formazione
extra-scolastica della persona»;
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera
commerciale, anche se effettuata verso pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e
bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta
l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché
tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata
nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo
del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto
si applicano a condizione che le associazioni interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti
costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione
della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del
codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di
categoria.»
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le associazioni costituite prima della predetta data
predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi
dell'articolo 111, comma 4- quinquies, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dal comma
1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
, come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il
termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. |
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Articolo 6 |
Perdita della
qualifica di ente non commerciale |
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Nel testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111,
è inserito il seguente:
«Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di ente non
commerciale) - 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie,
l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora
eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero
periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene
conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività
commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti
attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali
rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni
afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali
rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste
ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote
associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività
commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo
d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le
agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni
facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere
effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di
imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i
criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli
enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli
effetti civili.»
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante disciplina dell’imposta sul valore aggiunto,
all’articolo 4, dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non
commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.» |
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Articolo 7 |
Enti non
commerciali non residenti |
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All’articolo
114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, riguardante gli enti commerciali non residenti nel
territorio dello Stato, al comma 2, le parole «senza tenerne
contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e
3 dell’articolo 109» sono sostituite dalle seguenti «si
applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3 bis dell’articolo
109.» |
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Articolo 8 |
Scritture
contabili degli enti non commerciali |
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Nell’articolo
20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, riguardante le scritture contabili degli enti non
commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, alla fine, i
seguenti:
«Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale
economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano
raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto
tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono
risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo
chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna
delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfettaria del reddito ai
sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito
nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30
milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi,
ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli
obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.» |
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Articolo 9 |
Agevolazioni
temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali |
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Il
trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di
enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro
il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e
donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore
degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai
fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di
plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle
rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce
presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei
confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente
dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni
per lo svolgimento della propria attività. Qualora il
trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore
cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in
sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza
previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo
le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze.
Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della
legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 , recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione
dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per
cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo
4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo
26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991 ; le riserve e
i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo
105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione
di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e
del 10 per cento.
2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del
presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al
primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , può, entro il 30 settembre
1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore
dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui
all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nel caso in
cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per
cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene
proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà
dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa
indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di
tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di
presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento
delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2. |
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Sezione II |
Disposizioni
riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale |
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Articolo 10 |
Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale |
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Sono
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative
e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 ,
ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad
università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con
apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate
alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione
«organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o
dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza
sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport
dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e
della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di
soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare
benefìci a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti
umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate
anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o
partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del
comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di
cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si
considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale
le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della
assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della
tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 ,
ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ,
della ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità
da definire con apposito regolamento governativo emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per
le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali
le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e
dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4),
5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza
delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività
accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in
quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività
connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del
comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per
cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili
o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci,
associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo
operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione,
ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il
secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni
più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi,
nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e
8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci,
associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato
puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore
normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e
di controllo di emolumenti individuali annui superiori al
compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e dal decreto-legge 21
giugno 1995, n. 239 , convertito dalla legge 3 agosto 1995, n.
336, e successive modificazioni e integrazioni, per il
presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al
tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o
stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti
dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si
applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i)
del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro
struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , iscritti nei registri
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee
ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 . Sono fatte
salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi
n. 266 del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991 .
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di
cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287 , le cui finalità assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma
1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c)
del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attività siano tenute separatamente le
scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ,
introdotto dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le
società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti
conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , i partiti
e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria. |
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Articolo 11 |
Anagrafe delle
ONLUS e decadenza dalle agevolazioni |
|
E' istituita
presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS.
Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di
attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
, in materia di istituzione del registro delle imprese,
approvato con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 , i soggetti che
intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo
10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione
regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui
ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in
conformità ad apposito modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già
svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima
direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva
modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS
(35/a).
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è
condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni
previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalità di esercizio
del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali
per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di
decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal
presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione dello stesso. |
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Articolo 12 |
Agevolazioni ai
fini delle imposte sui redditi |
|
Nel testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo
111-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del presente
decreto, è inserito il seguente:
«Articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale) - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non
costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento
delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive
finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività
direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito
imponibile.» |
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Articolo 13 |
Erogazioni
liberali |
|
Al testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni dell’imposta per oneri
sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente:
«i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi
associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila
lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che
operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della
legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro
famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il
versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a
consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di
efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in campo
ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri
sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di
cui alle lettere a), g), h) e i)» sono sostituite con le
seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed
i-bis)»;
b) nell’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità
sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito
d’impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine,
le seguenti:
«c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d’impresa
dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all’impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del
cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla
dichiarazione dei redditi.»;
c) nell’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni
d’imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le
parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell’articolo 13- bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1
dell’articolo 13- bis»;
d) nell’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni
d’imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non
residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e
i) del comma 1 dell’articolo 13- bis» sono sostituite dalle
seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis
del comma 1 dell’articolo 13- bis»;
e) nell’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni
d’imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non
residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e
i) del comma 1 dell’articolo 13- bis» sono sostituite dalle
seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis
del comma 1 dell’articolo 13- bis».
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,
che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito
commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si
considerano destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2,
qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si
considerano destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . La
cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al
costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di
lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65,
comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che
delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente
ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita
dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente,
attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in
conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza
dei benefìci fiscali previsti dal presente decreto, realizzi
l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del
mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito
prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la
quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le
cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è
esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare
l'applicazione delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49 , prevista dall'articolo 10, comma
1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le
medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle
detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è
consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali
il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste
dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 114, comma 2-
bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le
medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca
delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del
medesimo articolo 114. |
|
Articolo 14 |
Disposizioni
relative all'imposta sul valore aggiunto |
|
Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla
individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di
divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazione
di servizi, dopo le parole: «solidarietà sociale,» sono inserite
le seguenti: «nonché delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS),»;
b) all’articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti
dall’imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole «studio o ricerca scientifica»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e alle ONLUS»;
2) nel numero 15), dopo le parole: «effettuate da imprese
autorizzate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e da ONLUS»;
3) nel numero 19), dopo le parole: «società di mutuo soccorso
con personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e da
ONLUS»;
4) nel numero 20), dopo le parole: «rese da istituti o scuole
riconosciute da pubbliche amministrazioni» sono inserite le
seguenti: «e da ONLUS»;
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: «o da enti aventi
finalità di assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «e da
ONLUS»;
c) nell’articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti
non commerciali, nel secondo comma, le parole: «di cui
all’articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 20 e 20-bis». |
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Articolo 15 |
Certificazione dei
corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto |
|
Fermi restando
gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le ONLUS,
limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività
istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione
dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. |
|
Articolo 16 |
Disposizioni in
materia di ritenute alla fonte |
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Sui contributi
corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la
ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a
titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. |
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Articolo 17 |
Esenzioni
dall'imposta di bollo |
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Nella Tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27, è
aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché
copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).». |
|
Articolo 18 |
Esenzioni dalle
tasse sulle concessioni governative |
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Nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante
disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo
l’articolo 13, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.». |
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Articolo 19 |
Esenzioni
dall'imposta sulle successioni e donazioni |
|
Nell’articolo
3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta sulle sucessioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti
non soggetti all’imposta, dopo le parole: «altre finalità di
pubblica utilità» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché
quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS)». |
|
Articolo 20 |
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di
valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva |
|
Nell’articolo
25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina
dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo
all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore di
immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: «pubblica
utilità», sono inserite le seguenti: «, nonché da organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di
valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta
dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. |
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Articolo 21 |
Esenzioni in materia di tributi locali |
|
I comuni, le
province, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la
riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro
pertinenza e dai connessi adempimenti. |
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Articolo 22 |
Agevolazioni in materia di imposta di
registro |
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Alla tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, concernente il trattamento degli atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e
degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari
di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il
seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire
250.000.»; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è
aggiunta, in fine, la seguente: «II-quater). A condizione che la
ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i
beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi
l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso
di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione
per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta
nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari
al 30 per cento della stessa imposta.»;
b) dopo l’articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: «Art.
11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire
250.000.». |
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Articolo 23 |
Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli |
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L'imposta sugli
spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche
indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , svolte occasionalmente
dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo
111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 5, comma
1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata
al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente
competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 , potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché
l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi
occasionale. |
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Articolo 24 |
Agevolazioni per le lotterie, tombole,
pesche e banchi di beneficenza |
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Nell’articolo
40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,
n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere
lotterie, dopo le parole: «enti morali,» sono inserite le
seguenti: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS),»;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere
tombole, dopo le parole: «enti morali,» è inserita la seguente:
«ONLUS,»;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere
pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: «enti morali,» è
inserita la seguente: «ONLUS,». |
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Articolo 25 |
Disposizioni in materia di scritture
contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale |
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Nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
l’articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale). - 1. Le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società
cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse
previsti, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad
esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in
essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare
adeguatamente in apposito documento, da redigere antro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione,
distinguendo le attività direttamente connesse da quelle
istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e
la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello
indicato dall’articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le
scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli
articoli 14, 15, 16 e 18; nell’ipotesi di cui all’ammontare
annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni,
relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a
lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili
possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma
166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano
assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del
libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di
cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle
attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un
anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni,
modificato annualmente secondo le modalità previste
dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture
contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto
delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi
di cui all’articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1,
lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi delle legge 26 febbraio 1987, n.
49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui
all’articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi
l’ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente
secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una
relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori
iscritti nel registro dei revisori contabili.».
2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni
del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a). |
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Articolo 26 |
Norma di rinvio |
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Alle ONLUS si
applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti
non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli
2 e 9 del presente decreto. |
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Articolo 27 |
Abuso della denominazione di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale |
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L'uso nella
denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico delle parole «organizzazione non lucrativa
di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche
in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a
soggetti diversi dalle ONLUS. |
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Articolo 28 |
Sanzioni e
responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori |
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Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi
tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi
amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefìci di cui
al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo
10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle
lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti
con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12
milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora
omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11,
comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito
con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6
milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi
dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ,
dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova
il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi
amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente
fruito dei benefìci previsti dal presente decreto legislativo,
conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta,
sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il
soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative
sanzioni e degli interessi maturati. |
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Articolo 29 |
Titoli di
solidarietà |
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Per l'emissione
di titoli da denominarsi «di solidarietà» è riconosciuta come
costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza
tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento
determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di
gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i
soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le
condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi
effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria
per l'attuazione del presente articolo. |
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