ACCORDO POLIZZA

ASSICURATIVA (2025)

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SEZIONE INFORTUNI
 
POLIZZA SOCI
 
Morte 40.000,00 €
Invalidità Permanente da Infortunio Massimale: 40.000,00 €
Franchigia Fissa: 3%
Rimborso spese mediche Massimale: 2.500,00 €
Scoperto: 15% - Minimo 100,00 €
Rischio in itinere SI
[ESCLUSIVAMENTE PER I TRASPORTI COLLETTIVI EFFETTUATI DA FITEL PRESSO LE SEDI DI ESECUZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA]
Limite di età NESSUN LIMITE DI ETA'
 
GARANZIE SEMPRE OPERANTI
 
Assicurati in possesso di disabilità fisica e/o psichica SI
Attività Sportive (comprese gare, allenamenti e prove) SI
Manifestazioni all'estero SI
Commorienza Genitori

SI
[Aumento Massimale Morte del 100% in caso di figli Minori o portatori di disabilità fisica e/o psichica, quest'ultimi anche Maggiorenni]

Attività Culturali (conferenze, mostre, riunioni) SI
Attività previste dallo Statuto e promosse da FITEL (fatta eccezione per paracadutismo, sport aerei in genere, corse e gare con veicoli a motore) SI
 
SEZIONE INFORTUNI
 
POLIZZA VOLONTARI
 
Morte

Massimale: 150.000,00 €

Invalidità Permanente da Infortunio Massimale: 200.000,00 €
Franchigia Fissa: 3% per Assicurati Under 80 - 5%
per Assicurati Over 80
Diaria da Ricovero Infortuni Massimale: 30,00 €
[Limite Indennizzo: 100 gg per evento e per anno assicurativo]
[NO FRANCHIGIE - NO SCOPERTI]
Diaria da Ricovero Malattia  Massimale: 30,00 €
[Limite Indennizzo: 100 gg per evento e per anno assicurativo]
[NO FRANCHIGIE - NO SCOPERTI]
Rimborso Spese Mediche Massimale: 500,00 €
[SCOPERTO: 10% - Min. 100,00 €]
Rischio in Itinere SI
[NESSUNA LIMITAZIONE DI TEMPO E PERCORSO]
Malattie Professionali  SI
Massimale: 2.500.000,00 €
[NO FRANCHIGIE - NO SCOPERTI]
Massimale Catastrofale 4.000.000,00 €
Limite di età  NESSUN LIMITE DI ETA'
 
GARANZIE SEMPRE OPERANTI
 
Assicurati in possesso di disabilità fisica e/o psichica SI
Lesioni Tendinee e sottocutanee SI
Lesioni al viso SI
[Massimo risarcimento: 10.000,00 €]
Commorienza Genitori SI
[Aumento Massimale Morte del 50% in caso di figli Minori o portatori di disabilità fisica e/o psichica, quest'ultimi anche Maggiorenni]
Danni ai mezzi meccanici degli Assicurati portatori di Disabilità Fisica SI
Estensioni diverse Si precisa che tutti i Volontari iscritti alla FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) sono assicurati sia con la Polizza Infortuni per i Soci aderenti alla FITeL che con la Polizza Infortuni per i Volontari aderenti alla FITeL.
     
 

 

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SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
 
GARANZIE DI BASE
 
Garanzie principali sempre incluse R.C.T.
Massimale R.C.T. Soci 2.500.000,00 € (per sinistro)
Massimale R.C.T. Volontari 2.500.000,00 € (per sinistro)
Massimale R.C.T. Circoli 2.500.000,00 € (per sinistro)
Massimale R.C.O. 2.500.000,00 € (per sinistro)
Franchigia fissa per sinistro NESSUNA FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO
Soggetti Assicurati La garanzia si intende prestata per la responsabilità civile in capo a tutti i Soci iscritti alla FITeL, dotati di tessera associativa, relativamente alla loro partecipazione alle attività  previste dallo Statuto FITeL e/o delle Associazioni dei Circoli associati.
La copertura è prestata inoltre per la responsabilità civile in capo a FITeL Nazionale APS e le sue Strutture Territoriali a questa aderenti, a tutte le Organizzazioni affiliate all’Ass. FITeL Nazionale APS, ai suoi Circoli Aziendali, alle nuove affiliazioni che dovranno inviare la comunicazione a FITeL Nazionale APS, e per tutti Volontari regolarmente iscritti nei registri dei Rispettivi Circoli, che risulteranno quindi assicurati.
La Società rinuncia a conoscere preventivamente i nominativi delle persone assicurate, per la cui identificazione si farà riferimento ai Registri e/o altra documentazione probatoria, che la Contraente si impegna a consegnare alla Compagnia, in qualsiasi momento, su semplice richiesta della Stessa.
I nominativi dei Volontari devono risultare nei registri degli Aderenti.
La garanzia è operante per tutti i soggetti che risultano iscritti nei suddetti registri.
La garanzia si intende prestata inoltre per tutti i Dipendenti di FITeL Nazionale APS e per tutti i Dipendenti di tutte le Organizzazioni affiliate all’Ass. FITeL Nazionale APS.
 Rivalsa INAIL Coperto dalla Polizza
Rivalsa della Compagnia La compagnia rinuncia esplicitamente alla facoltà di rivalersi sull’assicurato
Terziarietà dei Soci I singoli Volontari, Dipendenti e Soci sono considerati Terzi nei confronti della Contraente e nei confronti dell’Associazione/Circolo a cui sono iscritti; sono inoltre considerati Terzi tra di loro e, limitatamente ai danni alle persone, sono considerati terzi anche rispetto ai familiari conviventi.
Sono inoltre considerate Terzi le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino comunque ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga.
La garanzia è operante anche durante gli allenamenti di gruppo.
Validità territoriale R.C.T.: tutti i paesi europei. (tutto il mondo per partecipazione a mostre e fiere).
 
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
 
Malattie professionali

Presenti e normate specificamente.
Equipara ogni volontario e lavoratore ai dipendenti di un’impresa, assumendo la definizione di malattie professionali come da art. 139 D.P.R. n° 1124/65.
Massimale: 2.500.000,00 € Rischio 1
I VOLONTARI SONO EQUIPARATI AI DIPENDENTI

Danni da incendio, esplosione e scoppio

La garanzia si estende ai danni a cose altrui provocate da incendio di cose dell’Assicurato e/o in uso e/o in consegna all’Assicurato stesso, con l'esclusione dei danni conseguenti ad incendio del fabbricato e contenuto della sede del circolo.
Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di € 300.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione di una franchigia fissa di € 100 per ciascuna cosa danneggiata.

Danni causati dai non Dipendenti che partecipano ai lavori

La garanzia viene prestata per i danni provocati dai non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguano le attività coperte dalla presente
assicurazione.

     
 

 

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Responsabilità Civile Personale di Dipendenti, Personale in regime di somministrazione lavoro (D.Lgs. N. 276 del 10/09/2003 ), Lavoratori Atipici e Subordinati (Legge 08/08/1995 N. 335) La Compagnia si obbliga a tenere indenni, per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni:

a) Il personale dipendente;

b) I prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro ai sensi del D.Lgs. n.276 del 10/9/03;

c) I prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n. 335;

d) I lavoratori parasubordinati;

e) Gli addetti al Servizio Civile Nazionale e i Tirocinanti;

f) I minori esclusivamente nella loro attività di volontariato.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, i
prestatori di lavoro sopra indicati.

Danni cagionati da persone in regime di somministrazione lavoro (D.Lgs. N. 276 del 10/09/2003) La garanzia R.C.T è estesa ai danni cagionati a terzi, escluso l’assicurato, da parte dei prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro.
L’Estensione vale anche per gli addetti al Servizio Civile Nazionale e i Tirocinanti.
Infortuni subiti da personale in regime di somministrazione lavoro (D.Lgs. N. 276 del 10/09/2003) La garanzia R.C.O. è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso la Contraente Organizzazione di Volontariato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dalle Norme che regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile.
Nel caso in cui, invece, l’I.N.A.I.L. esercitasse l’azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, a parziale deroga delle Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile, si conviene di considerare terzi i prestatori in regime di somministrazione lavoro per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell’attività descritta in polizza.
L’Estensione vale anche per gli addetti al Servizio Civile Nazionale e i Tirocinanti.
Proprietà e Conduzione delle Sedi/Fabbricati L’assicurazione comprende la proprietà e/o conduzione dei fabbricati/sedi di proprietà del contraente o ad esso locati o in comodato d’uso o in uso gratuito nei quali si svolge l’attività dello stesso.
R.C. del Committente ai sensi del D.Lgs. 494/96 Qualora l’Ass. Fitel (Federazione Italiana Tempo Libero) Nazionale APS e/o una o più delle Associazioni e dei Circoli affiliati alla stessa abbia la proprietà, l’uso/comodato dei locali
dove svolge l’attività assicurata, la garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante al contraente nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione,
ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96.
Danni ai mezzi sotto carico e scarico La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, restando sempre esclusi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
Lavoro presso Terzi La garanzia comprende i danni alle cose trovantisi nell’ambito di effettuazione delle attività svolte presso terzi.
Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia fissa di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni sinistro e fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo
assicurativo annuo.
Estensioni diverse La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i rischi derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande compreso il rischio della somministrazione e/o smercio; cartelli ed insegne, spazi per affissioni ovunque si trovino (con esclusione dei danni alle opere e/o installazioni su cui sono applicati).
Committenza Auto L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto al1’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga delle ‘Norme di polizza".
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
La presente estensione di garanzia è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia è valida a condizione che, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
Organizzazioni varie L’assicurazione di responsabilità civile terzi comprende, a titoli indicativo ma non esaustivo, i danni cagionati: 1) nell'organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, e feste;
2) nella gestione di circoli ricreativi e organizzazione di gite; ed ancora la proprietà e l’uso di campi da bocce, piste da ballo e da pattinaggio, biliardi, sale riunioni, laboratori per attività hobbistiche, parchi giochi ed aree ortive ed aree verdi in genere;
3) nella gestione di manifestazioni culturali tenute all’interno delle sedi degli Enti assicurati o anche all’aperto;
4) da eventi, feste e manifestazioni organizzati in collaborazione o in convenzione con enti pubblici rispetto delle leggi e norme vigenti;
5) da esercizio di attività motorie (quali ad esempio ginnastica dolce, yoga, ballo, passeggiate, escursioni, ecc.).
     
 

 

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Partecipazione a Manifestazioni con finalità benefiche e/o Solidaristiche L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli assicurati per i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà ed impiego delle attrezzature, impianti e materiali necessari per lo svolgimento delle manifestazioni, nonché in conseguenza delle operazioni di montaggio e smontaggio degli stands e di altri manufatti e per i rischi connessi con la manifestazione assicurata, quali a titolo indicativo e non esaustivo: serate danzanti, spettacoli folkloristici, lotterie, tombole e pesche di beneficenza, conduzione di chioschi per la distribuzione di cibi e bevande.
La presente garanzia non opera nel caso in cui le suddette operazioni di montaggio e smontaggio degli impianti e attrezzature siano affidate a ditte esterne o comunque a
personale ad uopo retribuito non appartenente all’assicurato.
Limitatamente alle operazioni di montaggio e smontaggio di stands, impianti ed attrezzature si conviene che, a parziale deroga della lettera e) dell’art. 64 “Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.: esclusioni e limitazioni” l’assicurazione è estesa ai danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
Relativamente alla somministrazione di cibi e bevande, l’assicurazione comprende i danni corporali cagionati durante il periodo di validità dell’assicurazione dai prodotti
somministrati o venduti, ESCLUSI quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Pagamento del Premio Si precisa che il termine per il pagamento deve intendersi elevato a 90 gg.
Effetto e scadenza delle coperture Per ciascun socio la copertura inizia dalle ore 24,00 del giorno dell'avvenuta regolarizzazione della quota associativa e termina alle ore 24,00 del giorno di scadenza della polizza.
La Contraente si impegna a fornire la prova che al momento del sinistro il proprio iscritto era regolarmente munito di tessera assicurativa.
Denuncia dei Sinistri ed obblighi in caso di sinistro La Società concede l'aumento del termine per la denuncia dei sinistri a 30 giorni dal fatto o dall’avvenuta conoscenza del fatto medesimo.
La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all’Agenzia Cavarretta Assicurazioni tramite e-mail all’indirizzo sinistri@polizzaunicadelvolontariato.it, allegando anche copia della tessera FITeL, copia del documento di riconoscimento dell’ iscritto e attestazione, rilasciata dalle Strutture Territoriali FITeL, relativa all'adesione dell'iscritto alla copertura
assicurativa.
 
SEZIONE TUTELA LEGALE
 
POLIZZA CIRCOLI
 
Assicurati Circoli e Associazioni
Massimale 10.000,00 € (per sinistro)
Massimale per Anno Assicurativo ILLIMITATO
Garanzie prestate DIFESA PENALE, CIVILE, VERTENZE EXTRACONTRATTUALI, VERTENZE ESTRAGIUDIZIARIE
Scelta dell'Avvocato LIBERA SCELTA DELL'ASSICURATO
     
 

 

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