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ACCORDO POLIZZA ASSICURATIVA (2025) |
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SEZIONE INFORTUNI |
POLIZZA SOCI |
Morte | 40.000,00 € |
Invalidità Permanente da Infortunio |
Massimale: 40.000,00 € Franchigia Fissa: 3% |
Rimborso spese mediche |
Massimale: 2.500,00 € Scoperto: 15% - Minimo 100,00 € |
Rischio in itinere |
SI [ESCLUSIVAMENTE PER I TRASPORTI COLLETTIVI EFFETTUATI DA FITEL PRESSO LE SEDI DI ESECUZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA] |
Limite di età | NESSUN LIMITE DI ETA' |
GARANZIE SEMPRE OPERANTI |
Assicurati in possesso di disabilità fisica e/o psichica | SI |
Attività Sportive (comprese gare, allenamenti e prove) | SI |
Manifestazioni all'estero | SI |
Commorienza Genitori |
SI |
Attività Culturali (conferenze, mostre, riunioni) | SI |
Attività previste dallo Statuto e promosse da FITEL (fatta eccezione per paracadutismo, sport aerei in genere, corse e gare con veicoli a motore) | SI |
SEZIONE INFORTUNI |
POLIZZA VOLONTARI |
Morte |
Massimale: 150.000,00 € |
Invalidità Permanente da Infortunio |
Massimale: 200.000,00 € Franchigia Fissa: 3% per Assicurati Under 80 - 5% per Assicurati Over 80 |
Diaria da Ricovero Infortuni |
Massimale: 30,00 € [Limite Indennizzo: 100 gg per evento e per anno assicurativo] [NO FRANCHIGIE - NO SCOPERTI] |
Diaria da Ricovero Malattia |
Massimale: 30,00 € [Limite Indennizzo: 100 gg per evento e per anno assicurativo] [NO FRANCHIGIE - NO SCOPERTI] |
Rimborso Spese Mediche |
Massimale: 500,00 € [SCOPERTO: 10% - Min. 100,00 €] |
Rischio in Itinere |
SI [NESSUNA LIMITAZIONE DI TEMPO E PERCORSO] |
Malattie Professionali |
SI Massimale: 2.500.000,00 € [NO FRANCHIGIE - NO SCOPERTI] |
Massimale Catastrofale | 4.000.000,00 € |
Limite di età | NESSUN LIMITE DI ETA' |
GARANZIE SEMPRE OPERANTI |
Assicurati in possesso di disabilità fisica e/o psichica | SI |
Lesioni Tendinee e sottocutanee | SI |
Lesioni al viso |
SI [Massimo risarcimento: 10.000,00 €] |
Commorienza Genitori |
SI [Aumento Massimale Morte del 50% in caso di figli Minori o portatori di disabilità fisica e/o psichica, quest'ultimi anche Maggiorenni] |
Danni ai mezzi meccanici degli Assicurati portatori di Disabilità Fisica | SI |
Estensioni diverse | Si precisa che tutti i Volontari iscritti alla FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) sono assicurati sia con la Polizza Infortuni per i Soci aderenti alla FITeL che con la Polizza Infortuni per i Volontari aderenti alla FITeL. |
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE |
GARANZIE DI BASE |
Garanzie principali sempre incluse | R.C.T. |
Massimale R.C.T. Soci | 2.500.000,00 € (per sinistro) |
Massimale R.C.T. Volontari | 2.500.000,00 € (per sinistro) |
Massimale R.C.T. Circoli | 2.500.000,00 € (per sinistro) |
Massimale R.C.O. | 2.500.000,00 € (per sinistro) |
Franchigia fissa per sinistro | NESSUNA FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO |
Soggetti Assicurati |
La garanzia si intende prestata per la
responsabilità civile in capo a tutti i Soci iscritti alla FITeL,
dotati di tessera associativa, relativamente alla loro
partecipazione alle attività previste dallo Statuto FITeL e/o
delle Associazioni dei Circoli associati. La copertura è prestata inoltre per la responsabilità civile in capo a FITeL Nazionale APS e le sue Strutture Territoriali a questa aderenti, a tutte le Organizzazioni affiliate all’Ass. FITeL Nazionale APS, ai suoi Circoli Aziendali, alle nuove affiliazioni che dovranno inviare la comunicazione a FITeL Nazionale APS, e per tutti Volontari regolarmente iscritti nei registri dei Rispettivi Circoli, che risulteranno quindi assicurati. La Società rinuncia a conoscere preventivamente i nominativi delle persone assicurate, per la cui identificazione si farà riferimento ai Registri e/o altra documentazione probatoria, che la Contraente si impegna a consegnare alla Compagnia, in qualsiasi momento, su semplice richiesta della Stessa. I nominativi dei Volontari devono risultare nei registri degli Aderenti. La garanzia è operante per tutti i soggetti che risultano iscritti nei suddetti registri. La garanzia si intende prestata inoltre per tutti i Dipendenti di FITeL Nazionale APS e per tutti i Dipendenti di tutte le Organizzazioni affiliate all’Ass. FITeL Nazionale APS. |
Rivalsa INAIL | Coperto dalla Polizza |
Rivalsa della Compagnia | La compagnia rinuncia esplicitamente alla facoltà di rivalersi sull’assicurato |
Terziarietà dei Soci |
I singoli Volontari, Dipendenti e Soci
sono considerati Terzi nei confronti della Contraente e nei
confronti dell’Associazione/Circolo a cui sono iscritti; sono
inoltre considerati Terzi tra di loro e, limitatamente ai danni alle
persone, sono considerati terzi anche rispetto ai familiari
conviventi. Sono inoltre considerate Terzi le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino comunque ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga. La garanzia è operante anche durante gli allenamenti di gruppo. |
Validità territoriale | R.C.T.: tutti i paesi europei. (tutto il mondo per partecipazione a mostre e fiere). |
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI |
Malattie professionali |
Presenti e normate
specificamente. |
Danni da incendio, esplosione e scoppio |
La garanzia si
estende ai danni a cose altrui provocate da incendio di cose
dell’Assicurato e/o in uso e/o in consegna all’Assicurato stesso,
con l'esclusione dei danni conseguenti ad incendio del fabbricato e
contenuto della sede del circolo. |
Danni causati dai non Dipendenti che partecipano ai lavori |
La garanzia viene
prestata per i danni provocati dai non dipendenti i quali sono
quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguano le
attività coperte dalla presente |
Responsabilità Civile Personale di Dipendenti, Personale in regime di somministrazione lavoro (D.Lgs. N. 276 del 10/09/2003 ), Lavoratori Atipici e Subordinati (Legge 08/08/1995 N. 335) |
La Compagnia si obbliga a tenere
indenni, per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il
Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni: a) Il personale dipendente; b) I prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro ai sensi del D.Lgs. n.276 del 10/9/03;
c) I prestatori di lavoro in rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge
08/08/1995 n. 335; |
Danni cagionati da persone in regime di somministrazione lavoro (D.Lgs. N. 276 del 10/09/2003) |
La garanzia R.C.T è estesa ai danni
cagionati a terzi, escluso l’assicurato, da parte dei prestatori di
lavoro in regime di somministrazione lavoro. L’Estensione vale anche per gli addetti al Servizio Civile Nazionale e i Tirocinanti. |
Infortuni subiti da personale in regime di somministrazione lavoro (D.Lgs. N. 276 del 10/09/2003) |
La garanzia R.C.O. è estesa anche nei
confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la
propria attività presso la Contraente Organizzazione di
Volontariato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a
quanto disposto dalle Norme che regolano l’assicurazione di
Responsabilità Civile. Nel caso in cui, invece, l’I.N.A.I.L. esercitasse l’azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, a parziale deroga delle Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile, si conviene di considerare terzi i prestatori in regime di somministrazione lavoro per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell’attività descritta in polizza. L’Estensione vale anche per gli addetti al Servizio Civile Nazionale e i Tirocinanti. |
Proprietà e Conduzione delle Sedi/Fabbricati | L’assicurazione comprende la proprietà e/o conduzione dei fabbricati/sedi di proprietà del contraente o ad esso locati o in comodato d’uso o in uso gratuito nei quali si svolge l’attività dello stesso. |
R.C. del Committente ai sensi del D.Lgs. 494/96 |
Qualora l’Ass. Fitel (Federazione
Italiana Tempo Libero) Nazionale APS e/o una o più delle
Associazioni e dei Circoli affiliati alla stessa abbia la proprietà,
l’uso/comodato dei locali dove svolge l’attività assicurata, la garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante al contraente nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96. |
Danni ai mezzi sotto carico e scarico | La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, restando sempre esclusi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. |
Lavoro presso Terzi |
La garanzia comprende i danni alle
cose trovantisi nell’ambito di effettuazione delle attività svolte
presso terzi. Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia fissa di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni sinistro e fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. |
Estensioni diverse | La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i rischi derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande compreso il rischio della somministrazione e/o smercio; cartelli ed insegne, spazi per affissioni ovunque si trovino (con esclusione dei danni alle opere e/o installazioni su cui sono applicati). |
Committenza Auto |
L’assicurazione si estende alla
responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell'art.
2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in
relazione alla guida di veicoli purchè i medesimi non siano di
proprietà o in usufrutto al1’Assicurato o allo stesso intestati al
P.R.A., ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga delle ‘Norme di
polizza". La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione di garanzia è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. |
Organizzazioni varie |
L’assicurazione di responsabilità
civile terzi comprende, a titoli indicativo ma non esaustivo, i
danni cagionati: 1) nell'organizzazione o partecipazione a convegni,
congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, e feste; 2) nella gestione di circoli ricreativi e organizzazione di gite; ed ancora la proprietà e l’uso di campi da bocce, piste da ballo e da pattinaggio, biliardi, sale riunioni, laboratori per attività hobbistiche, parchi giochi ed aree ortive ed aree verdi in genere; 3) nella gestione di manifestazioni culturali tenute all’interno delle sedi degli Enti assicurati o anche all’aperto; 4) da eventi, feste e manifestazioni organizzati in collaborazione o in convenzione con enti pubblici rispetto delle leggi e norme vigenti; 5) da esercizio di attività motorie (quali ad esempio ginnastica dolce, yoga, ballo, passeggiate, escursioni, ecc.). |
Partecipazione a Manifestazioni con finalità benefiche e/o Solidaristiche |
L’assicurazione comprende la
responsabilità civile derivante agli assicurati per i danni
cagionati a terzi derivanti dalla proprietà ed impiego delle
attrezzature, impianti e materiali necessari per lo svolgimento
delle manifestazioni, nonché in conseguenza delle operazioni di
montaggio e smontaggio degli stands e di altri manufatti e per i
rischi connessi con la manifestazione assicurata, quali a titolo
indicativo e non esaustivo: serate danzanti, spettacoli
folkloristici, lotterie, tombole e pesche di beneficenza, conduzione
di chioschi per la distribuzione di cibi e bevande. La presente garanzia non opera nel caso in cui le suddette operazioni di montaggio e smontaggio degli impianti e attrezzature siano affidate a ditte esterne o comunque a personale ad uopo retribuito non appartenente all’assicurato. Limitatamente alle operazioni di montaggio e smontaggio di stands, impianti ed attrezzature si conviene che, a parziale deroga della lettera e) dell’art. 64 “Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.: esclusioni e limitazioni” l’assicurazione è estesa ai danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse. Relativamente alla somministrazione di cibi e bevande, l’assicurazione comprende i danni corporali cagionati durante il periodo di validità dell’assicurazione dai prodotti somministrati o venduti, ESCLUSI quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. |
Pagamento del Premio | Si precisa che il termine per il pagamento deve intendersi elevato a 90 gg. |
Effetto e scadenza delle coperture |
Per ciascun socio la copertura inizia
dalle ore 24,00 del giorno dell'avvenuta regolarizzazione della
quota associativa e termina alle ore 24,00 del giorno di scadenza
della polizza. La Contraente si impegna a fornire la prova che al momento del sinistro il proprio iscritto era regolarmente munito di tessera assicurativa. |
Denuncia dei Sinistri ed obblighi in caso di sinistro |
La Società concede l'aumento del
termine per la denuncia dei sinistri a 30 giorni dal fatto o
dall’avvenuta conoscenza del fatto medesimo. La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all’Agenzia Cavarretta Assicurazioni tramite e-mail all’indirizzo sinistri@polizzaunicadelvolontariato.it, allegando anche copia della tessera FITeL, copia del documento di riconoscimento dell’ iscritto e attestazione, rilasciata dalle Strutture Territoriali FITeL, relativa all'adesione dell'iscritto alla copertura assicurativa. |
SEZIONE TUTELA LEGALE |
POLIZZA CIRCOLI |
Assicurati | Circoli e Associazioni |
Massimale | 10.000,00 € (per sinistro) |
Massimale per Anno Assicurativo | ILLIMITATO |
Garanzie prestate | DIFESA PENALE, CIVILE, VERTENZE EXTRACONTRATTUALI, VERTENZE ESTRAGIUDIZIARIE |
Scelta dell'Avvocato | LIBERA SCELTA DELL'ASSICURATO |