“Disciplina delle Associazioni di promozione sociale”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000) |
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Capo I |
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DISPOSIZIONI
GENERALI |
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Art. 1. |
(Finalità e
oggetto della legge) |
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1. La
Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo
liberamente costituito e delle sue molteplici attività come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove
lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella
salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale
al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale
e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo
comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra
le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale
nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali
e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi
di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già
esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo. |
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Art. 2. |
(Associazioni di
promozione sociale) |
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1. Sono considerate
associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e
non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o
federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini
e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le
associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni
che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici
degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i
circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono
limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione
degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni
o quote di natura patrimoniale. |
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Art. 3. |
(Atto costitutivo
e statuto) |
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1. Le associazioni
di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale
deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto
devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore
di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con
la previsione dell'elettività delle cariche associative. In
relazione alla particolare natura di talune associazioni, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio
nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla
presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i
loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè
le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini
di utilità sociale. |
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Art. 4. |
(Risorse
economiche) |
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1. Le associazioni
di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o
di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre
anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei
soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma
1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui
alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni
liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni
dal reddito imponibile di cui all'articolo 22. |
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Art. 5. |
(Donazioni ed
eredità) |
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1. Le associazioni
di promozione sociale prive di personalità giuridica possono
ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti
testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro
rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle
associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. |
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Art. 6. |
(Rappresentanza) |
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1. Le associazioni
di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in
giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la
rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far
valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e,
solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle
persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. |
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Capo II |
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REGISTRI E
OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO |
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Sezione I |
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Registri nazionale,
regionali e provinciali |
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Art. 7. |
(Registri) |
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1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari
sociali è istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da
almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento
per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si
intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed
in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a
carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel
registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione
territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i
benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e
provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività,
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale. |
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Art. 8. |
(Disciplina del
procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e
provinciali) |
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1. Il Ministro per
la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un apposito
regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a
carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7,
comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei
registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per
l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione
delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o
provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè la periodica
revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei
princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province
autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e
provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la
conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso
inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda
assentita.
4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare
le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente
legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2. |
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Art. 9. |
(Atti soggetti ad
iscrizione nei registri) |
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1. Nei registri di
cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto,
la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede,
le deliberazioni di scioglimento. |
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Art. 10. |
(Ricorsi avverso
i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni) |
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1. Avverso i
provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di
cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si
tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la
solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere
vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel
caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o
nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al
presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione
del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto
dall'articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i
provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro
sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide
con le stesse modalità entro sessanta giorni. |
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Sezione II |
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Osservatorio
nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo |
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Art. 11. |
(Istituzione e
composizione dell'Osservatorio nazionale) |
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1. In sede di prima
attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo,
di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la
solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti
delle associazioni a carattere nazionale maggiormente
rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi
indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei
registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di
espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in
carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per
più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa
massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue
a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per
disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio
nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento
dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie,
umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. |
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Art. 12 |
(Funzionamento e
attribuzioni) |
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1. Per lo
svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il
Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento
entro sessanta giorni dall'insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse
assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il
Dipartimento per gli affari sociali.
3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e
nell'aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e
all'estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno
associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea,
nazionale e regionale sull'associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo
svolgimento delle attività associative nonchè di progetti di
informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla
presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e
promozione di altre iniziative volte alla diffusione della
conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di
promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari
emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra
le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le
associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza
nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti
istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e
trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale
delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal
Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di
lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001. |
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Art. 13. |
(Fondo per
l'associazionismo) |
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1. È istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a
sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle
lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di
lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000
milioni annue a decorrere dal 2002 |
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Art. 14. |
(Osservatori
regionali) |
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1. Le regioni
istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con
funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge
regionale di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e
dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni
per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. |
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Art. 15. |
(Collaborazione
dell'ISTAT) |
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1. L'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio
adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a
livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie
con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100
milioni annue a decorrere dal 2001. |
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Art. 16. |
(Rapporti con
l'Osservatorio nazionale per il volontariato) |
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1. L'Osservatorio
svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio
nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11
agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato
sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto
la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo
delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere
dal 2000. |
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