“Disciplina delle Associazioni di promozione
sociale”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000) |
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Art. 17. |
(Partecipazione
alla composizione del CNEL) |
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1. L'Osservatorio e
l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti
fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e
dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre
1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti
delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero
di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente
ripartizione:».
3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo
il numero I), è inserito il seguente:
«1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali,
rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale
per il volontariato;».
4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma
2 è inserito il seguente:
«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle
norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di
lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001. |
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Capo III |
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PRESTAZIONI DEGLI
ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI |
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Sezione I |
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Prestazioni degli
associati |
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Art. 18. |
(Prestazioni
degli associati) |
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1. Le associazioni
di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati
per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare
necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. |
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Art. 19. |
(Flessibilità
nell'orario di lavoro) |
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1. Per poter
espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle
convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte
di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno
diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di
lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. |
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Sezione II |
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Disciplina fiscale,
diritti e altre agevolazioni |
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Art. 20. |
(Prestazioni in
favore dei familiari degli associati) |
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1. Le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari
conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a
quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire
5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002. |
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Art. 21. |
(Imposta sugli
intrattenimenti) |
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1. In deroga alla
disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di
promozione sociale non concorrono alla formazione della base
imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e
lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002. |
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Art. 22. |
(Erogazioni
liberali) |
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1. Al testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri
sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera
i-bis)»;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai
singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti
dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i),
i-bis) e i-quater)»;
b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale
deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo
la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di
impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;
c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di
imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del
comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del
comma 1 dell'articolo 13-bis»;
d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di
imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non
residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;
e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di
imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non
residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e
lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002. |
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Art. 23. |
(Tributi locali) |
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1. Gli enti locali
possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per
le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in
situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni. |
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Art. 24. |
(Accesso al
credito agevolato e privilegi) |
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1. Le provvidenze
creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e
i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato,
alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di
volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle
convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione
di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico
inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i
corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno
privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi
dell'articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei
privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo
comma dell'articolo 2777 del codice civile. |
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Art. 25. |
(Messaggi di
utilità sociale) |
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1. Ai sensi
dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale
ricevuti dall'Osservatorio.
2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103,
dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti:
«alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali,». |
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Art. 26. |
(Diritto
all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi) |
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1. Alle
associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di
accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli
scopi statutari delle associazioni di promozione sociale. |
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Art. 27. |
(Tutela degli
interessi sociali e collettivi) |
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1. Le associazioni
di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi
promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei
danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le
finalità generali perseguite dall'associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi
relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad
intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9
della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
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Art. 28. |
(Accesso al Fondo
sociale europeo) |
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1. Il Governo,
d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di
Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè,
in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per
facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i
prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto
forma di sovvenzioni globali. |
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Art. 29. |
(Norme regionalie
delle province autonome) |
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1. Le leggi
regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo
dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone
l'autonomia di organizzazione e di iniziativa. |
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Art. 30. |
(Convenzioni) |
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1. Lo Stato, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i
comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con
le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi
nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle
attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le
attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre
prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della
loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività
mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che
prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi
con lo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la
responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono
disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con
il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle
convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 31. |
(Strutture e
autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche) |
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1. Le
amministrazioni statali, con le proprie strutture civilie militari,
e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e
modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per
manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di
particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere
autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e
bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3,
comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni
sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette
manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono
rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia
iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad
esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati.
Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze
assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre,
promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi
di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono
riservate ai propri associati. |
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Art. 32. |
(Strutture per lo
svolgimento delle attività sociali) |
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1. Lo Stato, le
regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni
mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini
istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991,
n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo
la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali;».
3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè
ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei
quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le
destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di
recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di
sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da
utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle
relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di
promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o
agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto
attiene all'accesso al credito agevolato. |
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Capo IV |
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DISPOSIZIONI
FINANZIARIE |
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Art. 33. |
(Copertura
finanziaria) |
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1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella
misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962
milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per
l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762
milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a
decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. |
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