Art. 21 - Il bigliettaio dovrà dare prontamente il segnale di
arresto ad ogni invito che gli venga fatto da chi si trova sulla
vettura o desidera salirvi. A questo scopo, il bigliettaio, quando
non sia occupato nella distribuzione dei biglietti, dovrà stare, di
norma, sulla piattaforma posteriore della vettura rivolto verso la
strada.
Art. 22 - Il segnale di fermata consiste in un colpo di
campanello e quello di ripresa della corsa in due colpi.
Art. 23 - Qualunque sia la causa dell'arresto, il manovratore
non dovrà rimettere in movimento la vettura senza avere avuto il
segnale convenzionale dal bigliettaio. Il segnale di ripresa della
corsa non dovrà mai essere dato dal bigliettaio prima che tutti
quelli che desiderano scendere abbiano fermato i piedi in terra e
fino a che, chi è salito, non abbia oltrepassato il cancello. In
entrambi i casi, avanti di riprendere la corsa, il manovratore deve
sempre dare un colpo con la campana a pedale.
Art. 24 - I manovratori dovranno servirsi della campana a
pedale per richiamare l'attenzione dei pedoni e dei conducenti
veicoli, avendo cura di non abusare di questo segnale, perché non
perda della sua efficacia e non diventi una inutile molestia per il
pubblico. Non dovranno però mai omettere detto segnale all'inizio
del movimento delle vetture, nelle curve e in vicinanza delle strade
trasversali alle linee tramviarie.
Art. 25 - Il manovratore, ferma la prescritta velocità, deve
sempre usare la massima prudenza nel condurre la vettura e
limitarne, a passo d'uomo, la velocità quando eventuali ingombri non
lo rendano sicuro di avere avanti a sé un sufficiente tratto di
libero percorso. Agli sbocchi delle vie laterali, all'incrocio con
altre vetture percorrenti il binario attiguo, ed ove ostacoli di
qualsiasi genere tolgano la libera visuale della strada, il
manovratore rallenterà la corsa per essere pronto ad arrestare la
vettura. Così pure rallenterà la corsa all'avvicinarsi di curve
strette ed in corrispondenza degli scambi, al fine di evitare scosse
o deragliamenti. Il manovratore non passerà a fianco di altri
veicoli, specialmente se in movimento, se non vi sarà sufficiente
distanza; in ogni modo egli rallenterà la corsa della vettura e non
farà mai esclusivo assegnamento sull'effetto della campana d'allarme
per oltrepassare veicoli o persone. Così, se in prossimità del
binario o su di esso si trovassero veicoli o passanti, il
manovratore non dovrà presumere che si ritirino in tempo per non
essere investiti, ma rallenterà la corsa e non la riprenderà se non
quando la linea non sarà sgombra. Nell'ufficio di direzione del
tramvia sarà affisso il quadro delle velocità prescritte dalle
competenti Autorità.
Art. 26 - Le vetture che entrano in città dovranno sostare
alle barriere daziarie ed attendere, per proseguire, il permesso
degli agenti daziari. I passeggeri che dovessero scendere di vettura
per adempiere le formalità daziarie, perderanno il diritto di
continuare la corsa. Per facilitare la visita nelle vetture potranno
essere presi dall'Amministrazione comunale provvedimenti speciali.
Art. 27 - A vettura completa saranno, a cura del bigliettaio,
esposti, sulle piattaforme, appositi cartelli portanti la parola
"completo". In tal caso il manovratore non potrà arrestare la
vettura al segnale di persone che volessero salirvi.
Art. 28 - Durante l'orario della pubblica illuminazione, o in
caso di fitta nebbia, le vetture dovranno essere convenientemente
illuminate all'interno e portare all'esterno tre fanali a
riflettore: due sul davanti e l'altro nella parte posteriore della
vettura.
Art. 29 - Per tutto l'orario di servizio e senza alcuna
interruzione dovrà a Porta Pia, in Piazza Garibaldi ed in via
Marsala, stazionare un cantoniere in divisa con l'incarico,
specialmente, di segnalare l'avvicinarsi delle vetture e di regolare
la circolazione dei veicoli e il transito dei pedoni.
Art. 30 - Le vetture che non siano in servizio non possono
essere lasciate sui binari. Le fermate lungo le linee dovranno, per
qualunque caso ed in specie per la salita e la discesa dei
passeggeri, essere limitate al tempo strettamente necessario.
Art. 31 - Gli oggetti rinvenuti nelle vetture dovranno
essere, senza ritardo, consegnati alla direzione del tramvia e da
questa trasmessi, entro tre giorni all'economato municipale. |