III

PRIMA DEL TRANVE


Cume se moveva la gente in Ancona? Poghissimi ciavevane el cavalo cun caroza o calesse personale; poghi se pudevane permete el lusso de pagà le corse ai fiacaristi; tuti qui altri adoperavane el cavalo..... de San Francesco: andavane a piedi.

A onor del vero bisogna dì che degià ai primi del 1800 qualcuno, ma erane cume le mosche bianche, adoprava prima el biciclo fato prima de legno e po' dal 1869 de fero cul cerchiò ricoperto de gomma piena che nel 1875 fu gambiata cul copertò a camera d'aria. Ma c'erane inconvenienti d'equilibrio in quanto le rote ciavevane misure diverse: quela davanti era del diametro d'un metro e mezo e quela de dietro arivava sci e no a mezo metro; e po' el ciclista lassù in alto faceva un po' ride! El salto de qualità è venuto intel 1880 quando in Inghilterra ane inventato e costruita la prima bicicleta a do rote uguali de circa 80 centimetri, cui cui pedali e la catena de trasmisiò a la rota de dietro, guasi cume quele de ogi. El Guverno à visto subito la possibilità de sfrutà a suo beneficio, se capisce, stu novu mezo de trasporto e.....tàchete.....à inventatu el bolo, saria a dì la tassa su le biciclete! Sta storia nun è gambiata per un bel pezo; ancora intel 1909 c'era chi se slagnava come riportato da st'articolo qui de seguito":

Uno dei primi bicicli in uso in ancona; utile ma di difficile equilibrio, servì a spingere la gente a dotarsi di un mezzo personale per gli spostamenti in città.

 
Da l'ORDINE - CORRIERE DELLE MARCHE
SABATO - DOMENICA 17 - 18 LUGLIO 1909
 
La tassa sulle biciclette -
 

Colla nuova legge questa tassa è ridotta a lire 6; ma non è che un primo passo verso l'abolizione di una imposta che un ciclista indomito ha paragonato ad una eventuale tassa sulle scarpe. E' da sperare infatti che col tempo anche l'Italia seguirà l'esempio della Francia e di altre nazioni riducendo prima, e poi abolendo del tutto una tassa che, senza essere di grande sollievo per le finanze dello stato, costituisce un freno alla diffusione di un mezzo rapido di locomozione, destinato specialmente alle classi più modeste, e uno sport educativo ed igienico.Anche l'On. Crespi, che è stato relatore del disegno che modificava la tassazione delle biciclette e delle automobili, ha affermato infatti che la tassa ostacola la diffusione della bicicletta perché corrisponde talvolta al 20 o al 15 per cento del prezzo d'acquisto della macchina. Vero è che solo in Italia ed in Francia è colpita da speciale tassa governativa. Quanto poi è accaduto in Francia forma la più sicura riprova che una tassa come quella che attualmente si paga in Italia è di danno così al ciclismo che all'erario.

 

In Francia infatti, quando la tassa era di lire 10,80, i velocipedi tassati erano in numero di 483.414, erano, si noti, in numero quasi uguale a quello risultante dalla statistica italiana. Quando la tassa fu ridotta a lire 6 e cioè nel 1899, il numero dei velocipedi tassati salì a 838.856 e nell'anno susseguente a 987.130 e l'erario francese si trovò a incassare un milione di più di quanto incassava nell'anno antecedente alla diminuzione della stessa. Incoraggiato da si brillante risultato il governo francese ridusse ancora la tassa da 6 a lire 3; e il numero dei velocipedi tassati raddoppiò ancora, superando i due milioni nel successivo anno. Tutte le persone competenti sostengono che un analogo fenomeno debba riprodursi in Italia, tanto più che nel nostro paese sono più scarsi i mezzi di comunicazione fra grandi e piccoli centri. Ond'é che i ciclisti possono continuare a pedalare con entusiasmo, nella speranza di veder presto ridotta a lire 3 la tassa annuale.

 

 

Il I° Maggio 1876 il Comune emanò il Regolamento per il servizio delle vetture di piazza.

 

 

 
Tenore del Regolamento
 
1. Niuno può stabilire servizio di vetture di Piazza o Cittadine senza averne riportato la licenza dal Municipio.
2. La domanda per ottenere la licenza dovrà essere presentata all'Ufficio di Polizia Urbana corredata dai seguenti certificati:
  a) di aver raggiunto l'età di anni diciotto almeno;
  b) dell'Autorità Giudiziaria comprovante la non pregiudicata condotta del richiedente;
  c) del certificato d'iscrizione rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza per il libero esercizio di vetturale;
  d) delle attestazioni di perizia nel guidare i cavalli.
 

L'istanza dovrà indicare il nome e cognome, domicilio ed abitazione del richiedente, dichiarare se è il proprietario stesso che condurrà il veicolo od altro cocchiere da lui dipendente; ed in tal caso anche per questo dovranno prodursi i documenti sopradetti.

 

3. Saranno ammesse quelle vetture, che dietro esame si rinverranno di solida costruzione, di comoda capacità e completamente pulite e decenti.

Dette vetture saranno altresì visitate ogni qualvolta si crederà necessario, ed occorrendo riparazioni non saranno riammesse in servizio finché non si farà constare essere le riparazioni state eseguite; in caso contrario il Municipio ne ritirerà al Conduttore o Proprietario la licenza rilasciatagli.

4. Ad ogni vettura riconosciuta ammissibile verrà assegnato un numero d'ordine che sarà dipinto visibilmente all'esterno della medesima nei due lati e nella parte posteriore, della grandezza di 10 centimetri, in colore che risalti su quello della vettura, e riportato sul fanale. Detti numeri non potranno per qualsiasi ragione essere cambiati, né sostituiti in altro veicolo.

5. Niuno potrà imprendere tale servizio se non sia fornito del libretto facoltativo rilasciato dall'Ufficio Comunale. Questa licenza sarà valida per un anno, ma dovrà essere rifermata in principio di ogni trimestre, previo pagamento della Tassa corrispondente di Lire tre per trimestre ed ogni qualvolta l'esercente manchi ai suoi obblighi la licenza potrà anche nel corso dell'anno essere revocata dall'Autorità Municipale.

6. I conduttori delle vetture cittadine dovranno essere vestiti decentemente, e comportarsi verso il pubblico con urbanità.

 
7. Le stazioni delle vetture di piazza sono stabilite nei seguenti punti:
  - Piazza Nuova
  - Piazza Roma
  - Piazza del Plebiscito
  - Piazza della Stazione Ferroviaria
 

8. La Stazione nelle tre piazze interne della Città si farà per turno settimanale in modo che una metà calcolata in ragione del numero progressivo portato da ciascuna vettura stazionerà in Piazza Nuova, e l'altra metà fra Piazza Roma e Piazza del Plebiscito.

9. Tutti indistintamente i vetturali potranno condurre i viaggiatori alla Stazione Ferroviaria.

E' riservato a quelli solamente destinati alle Piazze Plebiscito e Roma il diritto di poter soffermarsi nel piazzale della Stazione ferroviaria per attendervi i viaggiatori, e saranno obbligati trovarsi alla Stazione all'arrivo di ogni convoglio, massime nelle ore di notte.

Nulla osta però che anche gli altri vi si possano recare quando siano espressamente a ciò richiesti dai viaggiatori in partenza.

10. Il servizio delle vetture cittadine sarà fatto per corsa o per ora.

11. La vettura presa per corsa non può deviare, né trattenersi per via che brevi momenti. Incomincia il servizio dal momento in cui la persona che lo richiede sale in vettura, fino a quello in cui arriva direttamente alla destinazione dal richiedente indicata, sia questa in qualsivoglia più remota contrada della Città, purché praticabile.

12. Il servizio ad ora dopo la prima si computa di mezz'ora in mezz'ora, e questa incominciata vale per intera. La durata del servizio ad ora si dovrà computare dal momento nel quale la vettura si trova al luogo di chiamata.

La prima ora di servizio deve sempre pagarsi per intero, ancorché non sia terminata.

13. I conduttori delle vetture sono autorizzati a farsi pagare anticipatamente quando trasportano persone ai teatri, ai balli ed altri luoghi di riunione e di pubblico divertimento.

14. Il prezzo fissato nella Tariffa è per l'uso dell'intero legno, sicché non potranno i Conduttori ammettere nella vettura altre persone oltre quelle da cui furono richiesti di servizio, né potranno essi rifiutarsi a trasportare nella vettura quel numero di persone, di cui è capace, insieme al loro bagaglio.

15. Accadendo qualche disgrazia sarà obbligo dei Conduttori di informarne immediatamente, l'Ufficio di Polizia Urbana o di Pubblica Sicurezza.

16. Nel prezzo stabilito dalla Tariffa si comprende anche ogni diritto di mancia o di regalia, sicché per questo e qualunque altro titolo è espressamente vietato fare qualsiasi richiesta.

17. La tariffa dovrà costantemente tenersi affissa nell'interno della vettura in luogo apparente.

18. I Conduttori dovranno nell'interno della Città fare il servizio a piccolo trotto; qualora alle persone portate piacesse nell'esterno della Città andare al trotto, essi non vi si potranno rifiutare.

19. Al termine di ogni servizio dovranno i Conduttori visitare diligentemente la vettura, e trovandovi qualche oggetto dimenticato rimetterlo subito al proprietario, oppure consegnarlo entro le ore 24 all'Ufficio Municipale.

 
20. E' proibito ai Conduttori:
  a) Di cambiare arbitrariamente la stazione loro assegnata;
  b)

Di abbandonare i sedili delle loro vetture, le guide dei cavalli, e di battere la frusta ove stazionano; come pure sostituire altri nel loro posto

  c) D'ingombrare la vettura con qualsiasi oggetto;
  d) Di oltrepassare per gara altra vettura che la preceda;
  e) Di chiamare le persone con grida e gesti;
  f)

Di fumare mentre sono in servizio all'interno della Città, non essendo neppure lecito fuori di questa, a meno che non ottengano il permesso dalle persone che servono;

  g) Di condurre la vettura in stato di ubriachezza, o di addormentarvisi;
  h)

Di girovagare per le vie e piazza della Città in cerca di viaggiatori, dovendo essi recarsi direttamente dalla scuderia ai luoghi loro rispettivamente assegnati per la stazione, ed ivi attendere di essere dagli avventori richiesti di servizio.

 

21. All'imbrunire le vetture dovranno avere i due fanali accesi.

22. Il proprietario della vettura sarà sempre responsabile del fatto dei Conduttori che tiene al suo servizio, per quanto riguarda l'osservanza del presente Regolamento.

23. Risultando che i proprietari delle vetture cittadine od i conduttori prestino l'opera loro a favorire i contrabbandi di generi soggetti a dazio od a diritti gabellari, sarà loro ritirato il permesso indipendentemente dal procedimento contravvenzionale.

24. Sono applicabili anche agli Omnibus tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento eccettuate quelle di cui agli Articoli 7, 9, 10, 12.

25. I Proprietari e Conduttori delle vetture dovranno oltre alle obbligazioni portate dal presente Regolamento uniformarsi a tutte le generali disposizioni relative all'esercizio delle vetture ad uso pubblico.

26. Cesserà di avere effetto la licenza per quei proprietari e conduttori di vetture che per il termine di un mese non avranno esercitato, ed il Municipio potrà concedere ad altri tale diritto.

27. Il Sindaco nel caso di recidiva potrà sospendere dall'esercizio fino ad un mese i proprietari e conduttori di vetture proibendo ad essi di esercitare.

28. I conduttori delle vetture che ripetute volte venissero chiamati in contravvenzione dopo subita anche la sospensione verrà dall'Autorità Municipale definitivamente tolti dal novero degli esercenti, e sarà ad essi revocata la licenza e quindi assolutamente vietato esercitare la professione di fiacherista.

29. Le contravvenzioni alle presenti disposizioni saranno punite a termine della Legge sulla Pubblica Sicurezza e della vigente Legge Comunale 20 Marzo 1865.

Gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di sorvegliare per l'esatta osservanza del presente Regolamento.

 

Torna su