II

IL TRAM A CAVALLI


 

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Il nuovo mezzo fu subito adottato dalla cittadinanza tanto che il numero dei passeggeri raggiunse le 1500 unità giornaliere. Fu emanato anche il "Regolamento per l'esercizio del tramvia a cavalli" nel quale veniva stabilita in metri 2,20 la larghezza delle vetture, munite di sedili e vetri, mentre nella stagione estiva si potevano usare anche carrozze aperte. La velocità massima era stabilita in 200 metri al minuto (circa 12 km. orari!), i cocchieri dovevano suonare una cornetta agli incroci; le tariffe di trasporto erano stabilite in centesimi 15 per ogni tratta: da Piazza Cavour a Piano San Lazzaro, da Piazza del Teatro alla Stazione e da Piazza del Teatro a Piano San Lazzaro; gli Agenti, Conduttori e Cantonieri del tramvia, dovevano prestare il giuramento prescritto dalla legge davanti al Pretore competente. Durante l'estate le carrozze erano del tipo "giardinetta" con 40 posti, mentre d'inverno con le vetture chiuse, i posti si riducevano a 25; i cavalli disponibili erano una ventina ed il personale, fra cocchieri, bigliettai, pulitori e stallieri, era di circa trenta persone. Il percorso della linea da Piazza del Teatro (Muse) alla stazione era abbastanza pianeggiante; il cavalcavia non c'era e i binari tranviari incrociavano quelli ferroviari vicino al "Palazzaccio" (Palazzo Gozzi), dove c'era il passaggio a livello con i cancelli grandi per il traffico normale e piccoli, sotto gli alberi, per il tramway. Davanti agli Archi la linea passava dalla parte opposta in mezzo ad un bel viale alberato a pochi metri dal mare, quindi toccava Porta Pia e poi Via 29 Settembre, Piazza dei Cavalli, Largo Sacramento e finalmente Piazza del Teatro.

 

 
 
REGOLAMENTO
 
Disposizioni generali
 
Art. 1

Le Vetture saranno del miglior modello, con molle e senza imperiale; avranno una larghezza all'esterno non maggiore di metri 2.20, saranno munite di sedili, chiuse da vetri; durante la stagione estiva potranno essere adoperate anche carrozze aperte.

 
Ogni vettura dovrà essere provveduta di freni di fermata.
 
Art. 2

Ogni vettura sarà contraddistinta da un numero d'ordine visibilmente impresso all'esterno, e sarà provveduta di due esterni fanali a riverbero, l'uno posto sul davanti, l'altro sulla parte posteriore.

 

La vettura dovrà essere internamente illuminata. Le lanterne dovranno essere accese nella medesima ora in cui vengono accesi i fanali pubblici.

 
Art. 3
I cavalli e i finimenti dovranno essere di decente apparenza ed adatti al servizio.
 
Art. 4

Il personale di servizio (conduttori, cocchieri e cantonieri) dovrà indossare un'uniforme ed avere un numero per distintivo.

 
Art. 5
Il concessionario sarà obbligato di rimuovere dal servizio quei suoi dipendenti che per essersi mostrati incapaci, o per essersi resi colpevoli d'imprudenza o per aver mancato ai riguardi ed alla convenienza verso il pubblico gli fossero dal Sindaco a tal uopo designati.
 
Art. 6

Dovranno essere approvati dal Municipio i modelli delle vetture, dei finimenti e delle uniformi pel personale di servizio. Questo materiale mobile dovrà essere sempre mantenuto in buono stato, sia riguardo alla decenza quanto alla solidità.

 

L'impresa sarà obbligata a tenere in pronto e a fornire il numero dei veicoli necessari per il regolare servizio del Tramvia ed in nessun caso dovrà trovarsi con meno di N. 8 carrozze.

 
Art. 7
La Giunta stabilirà l'orario delle corse tenendo conto delle varie stagioni.
 
Art. 8

L'orario di cui all'articolo precedente non potrà essere modificato senza il consenso del Municipio. Il servizio del Tramvia non potrà essere sospeso senza averne prima richiesto il permesso alla Giunta, e senza averne avvisato il pubblico il giorno precedente mediante affissi ed inserzioni nei giornali locali.

 
Art. 9

I cocchieri dovranno essere provveduti d'una cornetta per per segnalare il loro avvicinarsi alle strade trasversali alle linee, o per dare un avviso scorgendo un veicolo sul binario fermo o camminando verso la loro direzione. Se dato l'avviso il veicolo restasse nel medesimo posto il cocchiere dovrà rallentare la corsa, ed anche fermarsi sino a che l'ostacolo sia rimosso, salvo a reclamare presso le Autorità Municipali contro il contravventore alle disposizioni emanate in proposito. La celerità massima delle tramvie sarà di 200 metri al minuto primo.

 
Art. 10

Oltre alle norme generali governative e municipali per le vetture pubbliche, dovrà l'Impresa del Tramvia uniformarsi e sottostare alle disposizioni contenute negli articoli 3, 6, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, del Regolamento di questo Comune in data 1. Maggio 1876, N. 17 per il servizio delle vetture pubbliche, come pure a tutte le disposizioni che su tale ramo di servizio piacesse in seguito alla Giunta Municipale di emanare.

 
Art. 11
I punti di stazione per le carrozze del Tramvia saranno i seguenti:
  1. Piazza Cavour
  2. id. del Teatro
  3. Piazzale della Stazione Ferroviaria
  4. id. al Piano S. Lazzaro.
 

I detti punti di stazione potranno essere cambiati o in modo provvisorio o stabile dall'Autorità Comunale ove se ne ravvisi l'opportunità, ed a seguito delle circostanze.

 
Le tariffe di trasporto non potranno superare i seguenti limiti:
  Da Piazza Cavour alla Stazione Ferr.a

L. 0.15

 
  " al Piano San. Lazz.

L. 0.15

 
  Teatro alla Stazione Ferr.a

L. 0.15

 
  " al Piano San. Lazz.

L. 0.15

 
 
Dai suddetti punti di partenza a qualunque punto intermedio è dovuta l'intera tariffa.

I fanciulli di altezza inferiore al metro non pagheranno tassa quando non occupino un posto e ciascuno sia accompagnato da persona adulta.

I posti in piedi sulla banchina anteriore e posteriore delle carrozze sono considerati come i posti all'interno delle medesime.

Ogni passeggero avrà diritto di portare oggetti e bagagli purché non eccedano il peso di Kg. 20, ed il volume di m. 0.50 x 0.25 x 0.30 e non siano di disturbo agli altri passeggeri.

Nell'interno di carrozze chiuse è proibito di fumare. E' proibito di spingersi fuori delle carrozze nei passaggi rasenti ai muri, piante ed altri ostacoli, il dare segnali di arresto senza bisogno di salire o scendere.

Presso la Direzione della Tramvia potranno stendere sopra apposito registro i loro reclami sul servizio e sul personale.
 
Art. 12
Dovrà essere in ogni vettura esposta al pubblico la tariffa dei prezzi.
 
Art. 13

Lungo il binario non potrà tenersi ferma nessuna carrozza del Tramvia, quando il servizio non abbia corso. Neppure nelle stazioni potranno tenersi ferme le vetture che non fossero in servizio senza speciale permesso del Municipio.

 
Art. 14

Le vetture che entrano nella cinta daziaria dovranno sostare alla Barriera Nazionale ed attendere, per procedere oltre, il permesso degli agenti daziari.

 

Le persone che hanno generi soggetti a dazio dovranno discendere, non dovendo la vettura attendere il termine dell'operazione daziaria.

 

Per facilitare le visite alle carrozze, e fare gli sdaziamenti potranno essere presi dei provvedimenti speciali.

 
Art. 15
E' obbligo dell'impresa di tenere puliti e disinfettati i luoghi di fermata dei cavalli.
 
Art. 16

La manutenzione della zona stradale su cui posano le rotaie va a carico del Municipio, la manutenzione del solo binario e scambi relativi va a carico del concessionario per l'esercizio del tramvia.

 
Art. 17
Sarà cura del concessionario far togliere la neve dal binario del Tramvia ammonticchiandola ai lati dello stradale.
 
Il trasporto ai luoghi di scarico resta a carico del Municipio.
 
DEI CONDUTTORI
 
Art. 18

Il conduttore non potrà negare ad alcuno l'ingresso nelle vetture, eccezione fatta per gli ubriachi e per coloro i quali per altri motivi contrari alla sicurezza pubblica ed alla decenza potessero riuscire pericolosi e molesti.

 

Non potrà all'incontro ammettere alcuno oltre il numero determinato dei posti tanto interni che esterni che sarà reso di conoscenza del pubblico con un numero dipinto nell'interno e nell'esterno d'ogni vettura. Quando tutti i posti siano occupati il conduttore avrà l'obbligo di collocare all'esterno della vettura un cartello portante la parola Completo.

 

Non sarà permesso d'introdurre nelle carrozze cani grossi (i piccoli potranno essere tollerati purché muniti di museruola) né oggetti che per volume o cattivo odore potessero incomodare i passeggeri.

 
Il Conduttore dovrà verificare che le armi da fuoco portate eventualmente da qualche passeggero siano scariche.
 
Art. 19
Il Conduttore non potrà dare il segnale di mossa se le persone che smontano non avranno fermato i piedi in terra.
 
I passeggeri non potranno né salire, né discendere dalle carrozze quando queste sono in moto.
 
Art. 20
Il Conduttore non potrà ricevere oltre quanto è fissato dalla tariffa, né mance, né beveraggi, né qualsiasi retribuzione.
 
Art. 21

Il Conduttore dopo aver ammonito inutilmente chi per sconvenevole contegno riuscisse molesto alle altre persone dovrà obbligarlo a scendere dalla vettura. Potrà a tal uopo ricorrere alla cooperazione degli Agenti della Forza Pubblica.

 
Art. 22

Al termine di ogni corsa i Conduttori visiteranno le vetture per vedere se vi sia stato dimenticato qualche oggetto dai passeggeri, ed in caso affermativo dovranno depositarlo ne''Ufficio di Polizia Urbana entro 24 ore, quando non ne possano fare prima la restituzione al proprietario.

 

All'atto della consegna all'Ufficio predetto, dovranno indicare tutte le circostanze che possano guidare alla scoperta del proprietario.

 
Art. 23

Dovranno i Conduttori usar modi sempre rispettosi ed urbani verso il pubblico ed è loro severamente proibito di venire a diverbi od alterchi colle persone, dovendo in ogni caso portare le ragioni all'autorità competente che non mancherà di tutelarli.

 
Art. 24

I Conduttori quando sono in servizio non potranno fare schiamazzi per richiamo di persone o per qualsiasi motivo. Resta loro proibito di fumare e di dormire anche se fermi in stazione.

 
DEI COCCHIERI
 
Art. 25

Ai Cocchieri è proibito di fare quanto è detto nell'articolo precedente, di tenere le fruste con battuta, e di allontanarsi anche di pochi passi dai propri cavalli.

 
Art. 26
Di coerenza all'art. 9 del presente Regolamento i Cocchieri dovranno suonare la cornetta:
  1. All'atto della partenza della vettura.
  2. In prossimità ad ogni risvolta di strada.
  3.

In vicinanza alle strade che attraversano il binario ed in ogni quadrivio, salvo quando il binario del Tramvia attraversa quello della Ferrovia, nel caso i Conduttori del Tramvia, arrestate prima le carrozze, ne avvertiranno il passaggio colla voce.

  4.

Tosto che scorgasi impedimento sul binario. Nelle suddette risvolte i cavalli dovranno essere messi al piccolo trotto.

 
DEI CANTONIERI
 
Art. 27
Un Cantoniere stazionerà presso la Piazza Garibaldi, un altro presso la vecchia Porta Pia ed un terzo al passaggio a livello della Ferrovia, ed in ogni altro punto ritenuto necessario a giudizio della Giunta Comunale.
 
Art. 28
Il Cantoniere dovrà osservare le disposizioni dell'art.24. Dovrà inoltre segnalare con una cornetta l'avvicinarsi delle vetture del Tramvia e regolare la circolazione delle carrozze ed il transito del pubblico.
 
PENALITA'
 
Art. 29

Per la mancata osservanza delle norme fissate nel presente Regolamento, il Sindaco, valendosi della facoltà accordatagli dall'art.104 della Legge Comunale 20 Marzo 1865, fissa un'ammenda per i contravventori da L. 5 a L. 30 oltre le pene sancite nel libro III. Cap.lo IV. art.688. 689 del codice penale, e senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali fossero incorsi nei casi previsti dallo stesso codice penale.

 
ULTERIORI DISPOSIZIONI
 
Art. 30
Copia del presente Regolamento dovrà tenersi esposto in ciascuna vettura del Tramvia.
 
Art. 31
Gli Agenti, i Conduttori e Cantonieri del Tramvia dovranno prestare il giuramento prescritto dalla Legge avanti il Pretore competente.
 
ANCONA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI E. SARZANI E C.° 1883
 

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